Art. 13 · Disposizioni transitorie

Art. 13

Disposizioni transitorie

In vigore dal 26 gen 2018
Disposizioni transitorie Qualora una BCN accordi una deroga ai sensi dell', paragrafo 1, lettera b), la BCN competente assicura che gli FP che contribuiscono al bilancio trimestrale aggregato rappresentino una quota pari almeno al 75 % delle attività totali degli FP residenti nello Stato membro dell'area dell'euro interessato per la prima segnalazione e fino alla data entro la quale i soggetti dichiaranti devono trasmettere i dati trimestrali e annuali per il 2022 ai sensi dell'.
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