Art. 10 · Fusioni, scissioni e riorganizzazioni

Art. 10

Fusioni, scissioni e riorganizzazioni

In vigore dal 26 gen 2018
Fusioni, scissioni e riorganizzazioni In caso di operazioni di fusione, scissione o riorganizzazione che possano incidere sull'adempimento degli obblighi statistici, ogni soggetto dichiarante interessato, una volta che l'intenzione di realizzare tali operazioni sia divenuta di pubblico dominio e in ragionevole anticipo rispetto a quando l'operazione inizierà a produrre effetti, informa la BCN competente, direttamente o tramite l'ANC di riferimento, in conformità ai meccanismi di cooperazione su base locale, delle procedure previste per rispettare gli obblighi di segnalazione statistica di cui al presente regolamento.
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