Art. 7 · Verifica degli IU a livello unitario

Art. 7

Verifica degli IU a livello unitario

In vigore dal 15 dic 2017
Verifica degli IU a livello unitario 1.   I fabbricanti e gli importatori garantiscono che gli IU a livello unitario siano verificati direttamente dopo essere stati applicati, al fine di assicurarne la corretta applicazione e la leggibilità. 2.   La procedura di cui al paragrafo 1 è protetta mediante un dispositivo antimanomissione fornito e installato da un soggetto terzo indipendente, che presenta agli Stati membri interessati e alla Commissione una dichiarazione che attesta che il dispositivo installato soddisfa le prescrizioni del presente regolamento. 3.   Qualora la procedura di cui al paragrafo 1 non confermi la corretta applicazione e la piena leggibilità dell'IU a livello unitario, i fabbricanti e gli importatori riapplicano l'IU a livello unitario. 4.   I fabbricanti e gli importatori garantiscono che le informazioni registrate dal dispositivo antimanomissione rimangano disponibili fino a nove mesi dopo la data della registrazione. 5.   I fabbricanti e gli importatori, su richiesta degli Stati membri, forniscono pieno accesso alla registrazione del processo di verifica creata dal dispositivo antimanomissione. 6.   In deroga ai paragrafi 2, 4 e 5, l'obbligo di installare un dispositivo antimanomissione non si applica: a) fino al 20 maggio 2020 ai processi di produzione gestiti da operatori economici o, se applicabile, dal gruppo di imprese a cui appartengono, che hanno trattato meno di 120 milioni di IU a livello unitario a livello dell'Unione nel corso dell'anno civile 2019; b) fino al 20 maggio 2021 ai processi di produzione gestiti dagli operatori economici che rientrano nella definizione di piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (6); c) ai processi di produzione completamente manuali.
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