Art. 4 · Emittenti di identificativi competenti per la generazione e l'emissione di identificativi univoci

Art. 4

Emittenti di identificativi competenti per la generazione e l'emissione di identificativi univoci

In vigore dal 15 dic 2017
Emittenti di identificativi competenti per la generazione e l'emissione di identificativi univoci 1.   Per i prodotti del tabacco lavorati nell'Unione, l'emittente di identificativi competente è l'entità designata per lo Stato membro in cui i prodotti sono lavorati. In deroga al primo comma, l'emittente di identificativi competente è l'entità designata per lo Stato membro sul cui mercato i prodotti sono immessi, se tale Stato membro prevede tale prescrizione. 2.   Per i prodotti del tabacco importati nell'Unione, l'emittente di identificativi competente è l'entità designata per lo Stato membro sul cui mercato i prodotti sono immessi. 3.   Per i prodotti del tabacco aggregati nell'Unione, l'emittente di identificativi competente è l'entità designata per lo Stato membro in cui i prodotti sono aggregati. 4.   Per i prodotti del tabacco destinati all'esportazione, l'emittente di identificativi competente è l'entità designata per lo Stato membro in cui i prodotti sono lavorati. 5.   In caso di assenza temporanea dell'emittente di identificativi competente la Commissione può autorizzare gli operatori economici a utilizzare i servizi di un altro emittente di identificativi designato in conformità all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2018:574:oj#art-4