Art. 3
Emittente di identificativi
In vigore dal 15 dic 2017
Emittente di identificativi
1. Ciascuno Stato membro designa un'entità («l'emittente di identificativi») responsabile della generazione e del rilascio di identificativi univoci, in conformità agli , entro un periodo massimo di un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento di esecuzione.
2. Gli Stati membri garantiscono che un emittente di identificativi che intende ricorrere a subfornitori per l'esecuzione delle sue funzioni sia presa in considerazione per la designazione solo se è stata loro comunicata l'identità degli eventuali subfornitori proposti.
3. L'emittente di identificativi è indipendente e soddisfa i criteri di cui all'.
4. A ciascun emittente di identificativi è assegnato un codice identificativo univoco. Il codice è composto da caratteri alfanumerici ed è conforme alla norma dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione/Commissione elettrotecnica internazionale («ISO/IEC») 15459-2:2015.
5. Se uno stesso emittente di identificativi è designato in più di uno Stato membro, esso è identificato dallo stesso codice.
6. Gli Stati membri notificano alla Commissione la designazione dell'emittente di identificativi e il relativo codice identificativo entro un mese dalla designazione.
7. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni relative all'identità dell'emittente di identificativi e al suo codice identificativo siano rese disponibili al pubblico e accessibili online.
8. Ciascuno Stato membro adotta misure adeguate per assicurare:
a)
che l'emittente di identificativi da esso designato continui a soddisfare la prescrizione di indipendenza di cui all'; e
b)
la continuità dei servizi forniti da emittenti di identificativi successivi, qualora venisse designato un nuovo emittente di identificativi per rilevare i servizi del precedente. A questo fine gli Stati membri esigono dall'emittente di identificativi l'elaborazione di un piano per il passaggio delle consegne, in cui sia stabilita la procedura da seguire per garantire la continuità delle operazioni fino alla designazione del nuovo emittente di identificativi.
9. L'emittente di identificativi può definire tariffe e addebitarle agli operatori economici unicamente per la generazione e l'emissione degli identificativi univoci. Tali tariffe sono non discriminatore e proporzionate al numero di identificativi univoci generati e rilasciati agli operatori economici e tengono conto delle modalità di consegna.
Storico versioni
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