Art. 1
In vigore dal 13 dic 2017
Il regolamento (UE) 2015/1017 è così modificato:
1)
all’, paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
piattaforme transfrontaliere, multinazionali, regionali o macroregionali che raggruppano partner di più Stati membri, regioni o paesi terzi interessati a progetti in una determinata zona geografica;»;
2)
l’articolo 4, paragrafo 2, è così modificato:
a)
la lettera a) è così modificata:
i)
il punto ii) è sostituito dal seguente:
«ii)
l’importo, non inferiore a 7 500 000 000 EUR in garanzie o contanti, e i termini del contributo finanziario che deve essere fornito dalla BEI mediante il FEIS;»;
ii)
il punto iv) è sostituito dal seguente:
«iv)
il prezzo delle operazioni nell’ambito della garanzia dell’UE che deve essere in linea con la politica dei prezzi della BEI;»;
iii)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«v)
le procedure per contribuire, lasciando impregiudicato il protocollo n. 5 sullo statuto della Banca europea per gli investimenti allegato al TUE e al TFUE e le prerogative BEI ivi stabilite, a ridurre il costo di finanziamento dell’operazione sostenuto dal beneficiario dei finanziamenti della BEI a titolo del FEIS, in particolare modulando la remunerazione della garanzia dell’UE, ove necessario in particolare nei casi in cui le condizioni di tensione del mercato finanziario impedirebbero la realizzazione di un progetto sostenibile o laddove necessario per facilitare la costituzione di piattaforme di investimento o il finanziamento di progetti in settori o ambiti in cui si verifica un grave fallimento del mercato o una situazione di investimento subottimale, nella misura in cui ciò non abbia un impatto significativo sul necessario finanziamento dell’alimentazione del fondo di garanzia;»;
b)
alla lettera b), il punto iii) è sostituito dal seguente:
«iii)
una disposizione in base alla quale il comitato direttivo deve decidere in conformità della procedura di cui all’articolo 7, paragrafo 3;»;
c)
alla lettera c), il punto i) è sostituito dal seguente:
«i)
a norma dell’articolo 11, disposizioni precise sulla prestazione della garanzia dell’UE, ivi comprese le modalità di copertura, la copertura definita dei portafogli di determinati tipi di strumenti e i rispettivi eventi che determinano l’eventuale attivazione della garanzia dell’UE;»;
3)
l’articolo 5, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini del presente regolamento, per “addizionalità” si intende il sostegno fornito dal FEIS per operazioni che fanno fronte ai fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali e che non potrebbe essere effettuato nel periodo durante il quale è possibile utilizzare la garanzia dell’UE, o non nella stessa misura, dalla BEI, dal FEI o dagli strumenti finanziari esistenti dell’Unione, senza il sostegno del FEIS. I progetti sostenuti dal FEIS sostengono gli obiettivi generali di cui all’articolo 9, paragrafo 2, mirano a creare occupazione e una crescita sostenibile e hanno di norma un profilo di rischio più elevato di quello dei progetti sostenuti tramite operazioni ordinarie della BEI. Complessivamente, il portafoglio del FEIS ha un profilo di rischio più elevato di quello del portafoglio di investimenti sostenuto dalla BEI, nel quadro delle sue ordinarie politiche di investimento, prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.
Per fronteggiare meglio i fallimenti del mercato o le situazioni di investimento subottimali e per facilitare in particolare l’uso di piattaforme di finanziamento per i progetti di piccola scala, garantendo così la complementarità ed evitando l’esclusione di partecipanti nello stesso mercato, le attività speciali della BEI sostenute dal FEIS, in via preferenziale e ove debitamente giustificato:
a)
presentano la caratteristica della subordinazione, compresa l’assunzione di un ruolo subalterno rispetto agli altri investitori;
b)
partecipano a strumenti di condivisione del rischio;
c)
presentano caratteristiche transfrontaliere;
d)
sono esposte a rischi specifici; oppure
e)
presentano altri aspetti descritti in maggiore dettaglio nell’allegato II, sezione 3, lettera d).
Fatto salvo l’obbligo di rispettare la definizione di «addizionalità» di cui al primo comma, i seguenti elementi sono un’indicazione importante di addizionalità:
—
progetti che presentano un rischio corrispondente a quello delle attività speciali della BEI quali definite all’articolo 16 dello statuto della BEI, soprattutto se tali progetti presentano rischi specifici per paese, settore o regione, in particolare quelli che interessano le regioni meno sviluppate e le regioni in transizione, e/o se tali progetti presentano rischi associati all’innovazione, in particolare nelle tecnologie non testate che rafforzano la crescita, la sostenibilità e la produttività,
—
progetti vertenti su infrastrutture fisiche, comprese le infrastrutture informatiche, che collegano due o più Stati membri o sull’estensione di tali infrastrutture o dei servizi ad esse connessi da uno Stato membro a uno o più Stati membri.»;
4)
l’articolo 6 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«L’accordo sul FEIS prevede che il FEIS sostenga progetti che mirano a fare fronte ai fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali e che sono:»;
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Non vi sono restrizioni quanto alle dimensioni dei progetti ammissibili al sostegno del FEIS per le operazioni condotte dalla BEI o dal FEI mediante intermediari finanziari. Per assicurare che il sostegno del FEIS copra anche i progetti di piccole dimensioni, la BEI e il FEI, se necessario e nella misura del possibile, estendono la cooperazione con le banche o gli istituti nazionali di promozione e incoraggiano le opportunità offerte, anche facilitando la creazione di piattaforme d’investimento.»;
5)
l’articolo 7 è così modificato:
a)
è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. Tutte le istituzioni e tutti gli organi coinvolti nelle strutture direttive del FEIS si adoperano per garantire la parità di genere negli organi direttivi pertinenti del FEIS.»;
b)
al paragrafo 3, il primo e secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
«3. Il comitato direttivo è composto da cinque membri, di cui tre nominati dalla Commissione, uno dalla BEI e un esperto nominato dal Parlamento europeo come membro senza diritto di voto. Tale esperto non chiede né accetta istruzioni da istituzioni, organi o organismi dell’Unione, da qualsiasi governo degli Stati membri o da qualsiasi altro organismo pubblico o privato, e opera in piena indipendenza. L’esperto esercita la sue funzioni in completa imparzialità e negli interessi del FEIS.
Il comitato direttivo elegge il presidente tra i suoi membri aventi diritto di voto per un mandato di tre anni, rinnovabile una volta. Il comitato direttivo discute e tiene nella massima considerazione le posizioni di tutti i membri. Se i membri non riescono a trovare una posizione convergente, il comitato direttivo adotta le sue decisioni all’unanimità dei suoi membri aventi diritto di voto. I processi verbali delle riunioni del comitato direttivo contengono un resoconto sostanziale delle posizioni di tutti i suoi membri.
I processi verbali dettagliati delle riunioni del comitato direttivo sono pubblicati non appena approvati da quest’ultimo. Il Parlamento europeo è immediatamente informato della loro pubblicazione.»;
c)
al paragrafo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il direttore generale è assistito da un vicedirettore generale. Il direttore generale e il vicedirettore generale partecipano alle riunioni del comitato direttivo in qualità di osservatori. Il direttore generale riferisce ogni trimestre al comitato direttivo in merito alle attività del FEIS.»;
d)
al paragrafo 8, il terzo comma è così modificato:
i)
la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e)
azione per il clima, protezione e gestione dell’ambiente;»;
ii)
è aggiunta la lettera seguente:
«l)
agricoltura sostenibile, silvicoltura, pesca, acquacoltura e altri elementi della bioeconomia in generale.»;
e)
al paragrafo 10, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
«Ciascun membro del comitato per gli investimenti comunica senza indugio al comitato direttivo, al direttore generale e al vicedirettore generale tutte le informazioni necessarie per verificare costantemente l’assenza di conflitti d’interesse.»;
f)
al paragrafo 11, è aggiunta la frase seguente:
«Spetta al direttore generale informare il comitato direttivo delle violazioni in tal senso di cui viene a conoscenza, così come gli spetta proporre le misure del caso e dar seguito alle stesse. Il direttore generale esercita il proprio dovere di diligenza in relazione ai potenziali conflitti d’interesse dei membri del comitato per gli investimenti.»;
g)
il paragrafo 12 è così modificato:
i)
al secondo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
«Le decisioni che autorizzano l’impiego della garanzia dell’UE sono pubbliche e accessibili e indicano la motivazione su cui si fondano, soffermandosi in particolare sul rispetto del criterio dell’addizionalità. Tali decisioni si richiamano inoltre alla valutazione globale derivante dal quadro di valutazione degli indicatori di cui al paragrafo 14. Non sono pubblicate informazioni sensibili sotto il profilo commerciale. Il comitato per gli investimenti decide con l’ausilio della documentazione trasmessa dalla BEI.
Il quadro di valutazione, di cui si avvale il comitato per gli investimenti per stabilire l’ordine di priorità nell’utilizzo della garanzia dell’UE per le operazioni che presentano un punteggio e un valore aggiunto più elevati, è accessibile al pubblico dopo la firma di un progetto. Non sono pubblicate informazioni sensibili sotto il profilo commerciale.
Le parti delle decisioni del comitato per gli investimenti contenenti informazioni commerciali sensibili sono trasmesse dalla BEI al Parlamento europeo su richiesta, fatti salvi rigorosi requisiti di riservatezza.»;
ii)
il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Due volte l’anno, la BEI trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione l’elenco di tutte le decisioni del comitato per gli investimenti e i quadri di valutazione ivi afferenti. La trasmissione avviene nel rispetto di rigorosi obblighi di riservatezza.»;
h)
il paragrafo 14 è sostituito dal seguente:
«14. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 23, paragrafi da 1 a 3, e all’articolo 23, paragrafo 5, al fine di integrare il presente regolamento mediante l’istituzione di un quadro di valutazione degli indicatori che il comitato per gli investimenti deve utilizzare per garantire una valutazione indipendente e trasparente dell’uso potenziale ed effettivo della garanzia dell’UE. La preparazione degli atti delegati avviene in stretto dialogo con la BEI.
Il comitato direttivo stabilisce, quale parte dell’indirizzo strategico del FEIS, un punteggio minimo per ciascun pilastro del quadro di valutazione al fine di migliorare la valutazione dei progetti.
Il comitato direttivo, su richiesta della BEI, può autorizzare il comitato per gli investimenti a esaminare un progetto il cui punteggio in uno dei pilastri è inferiore al punteggio minimo, allorché nella valutazione globale contenuta nel quadro di valutazione si constata che l’operazione relativa a tale progetto ovvierebbe a una rilevante carenza del mercato o presenterebbe un elevato livello di addizionalità.»;
6)
l’articolo 9 è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è così modificato:
i)
la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
«2. La garanzia dell’UE è concessa per le operazioni di finanziamento e di investimento della BEI approvate dal comitato per gli investimenti, o per il finanziamento del FEI o la concessione al medesimo di una garanzia ai fini dell’esecuzione di operazioni di finanziamento e di investimento della BEI a norma dell’articolo 11, paragrafo 3.
La BEI, se del caso, delega la valutazione, la selezione e il monitoraggio di sottoprogetti di piccola scala a intermediari finanziari o a veicoli d’investimento ammissibili approvati, in particolare piattaforme d’investimento e banche o istituti nazionali di promozione al fine di migliorare e agevolare l’accesso al credito per i progetti di piccola scala. Fatto salvo il terzo comma del paragrafo 5 del presente articolo, il comitato per gli investimenti non conserva il diritto di approvare il ricorso alla garanzia dell’UE per sottoprogetti delegati a intermediari finanziari o a veicoli d’investimento ammissibili approvati qualora il contributo del FEIS a tali sottoprogetti sia inferiore a 3 000 000 EUR. Ove necessario, il comitato direttivo fornisce orientamenti sulla procedura con cui il comitato per gli investimenti deve decidere in merito al ricorso alla garanzia dell’UE per i sottoprogetti cui il FEIS contribuisce per un importo pari o superiore a 3 000 000 EUR.
Le operazioni interessate devono essere conformi alle politiche dell’Unione e funzionali a uno degli obiettivi generali seguenti:»;
ii)
alla lettera c) è aggiunto il punto seguente:
«iv)
l’infrastruttura ferroviaria, altri progetti ferroviari e i porti marittimi;»;
iii)
alla lettera e) sono inseriti i punti seguenti:
«i bis)
tecnologia blockchain;
i ter)
Internet delle cose;
i quater)
sicurezza informatica e infrastrutture di protezione delle reti;»;
iv)
la lettera g) è così modificata:
—
il punto ii) è sostituito dal seguente:
«ii)
industrie culturali e creative, per le quali devono essere autorizzati meccanismi finanziari settoriali nell’interazione con il programma Europa creativa, istituito dal regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), e con lo strumento di garanzia per i settori culturali e creativi, istituito da tale regolamento, al fine di fornire a tali industrie prestiti adatti agli scopi perseguiti;
—
il punto v) è sostituito dal seguente:
«v)
infrastrutture sociali, servizi sociali ed economia sociale e solidale;»;
v)
sono aggiunte le lettere seguenti:
«h)
agricoltura sostenibile, silvicoltura, pesca, acquacoltura e altri elementi della bioeconomia in generale;
i)
in conformità delle disposizioni del presente regolamento, per le regioni meno sviluppate e le regioni in transizione elencate, rispettivamente, negli allegati I e II della decisione di esecuzione 2014/99/UE della Commissione (*2), gli altri settori dell’industria e dei servizi ammissibili al sostegno della BEI.
(*2) Decisione di esecuzione 2014/99/UE della Commissione, del 18 febbraio 2014, che definisce l’elenco delle regioni ammesse a beneficiare del finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nonché degli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2014-2020 (GU L 50 del 20.2.2014, pag. 22).»;"
vi)
è aggiunto il comma seguente:
«Pur riconoscendo il carattere orientato alla domanda del FEIS, la BEI si pone come obiettivo che almeno il 40 % dei finanziamenti del FEIS nel quadro dello sportello relativo alle infrastrutture e all’innovazione sostenga componenti del progetto che contribuiscono all’azione per il clima, in linea con gli impegni della XXI conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP21). Il finanziamento del FEIS a favore delle PMI e delle piccole imprese a media capitalizzazione non è conteggiato in tale calcolo. La BEI utilizza le proprie metodologie concordate a livello internazionale per individuare tali componenti dei progetti o le quote dei costi dell’azione per il clima. Se del caso, il comitato direttivo emana orientamenti precisi a tal fine.»;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il periodo di investimento durante il quale può essere concessa la garanzia dell’UE a sostegno di operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento termina:
a)
il 31 dicembre 2020 per le operazioni della BEI in relazione alle quali entro il 31 dicembre 2022 sia stato sottoscritto un contratto tra la BEI e il beneficiario o l’intermediario finanziario;
b)
il 31 dicembre 2020 per le operazioni del FEI in relazione alle quali entro il 31 dicembre 2022 sia stato sottoscritto un contratto tra il FEI e l’intermediario finanziario.»;
c)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. La BEI, se necessario e nella misura del possibile, collabora con le banche o gli istituti nazionali di promozione e con le piattaforme di investimento.»;
d)
al paragrafo 5, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Il comitato per gli investimenti può decidere di conservare il diritto di approvare nuovi progetti presentati da intermediari finanziari o nell’ambito dei veicoli d’investimento ammissibili approvati.»;
7)
all’articolo 10, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
prestiti della BEI, garanzie, controgaranzie, strumenti del mercato dei capitali e qualsiasi altra forma di finanziamento o di strumento di supporto del credito, debito subordinato compreso, partecipazioni azionarie o quasi-azionarie, compreso a favore di banche o istituti nazionali di promozione, fondi o piattaforme di investimento;»;
8)
l’articolo 11 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. La garanzia dell’UE non è in alcun momento superiore a 26 000 000 000 EUR, di cui una parte può essere assegnata, da parte della BEI, al finanziamento o a garanzie destinati al FEI ai sensi del paragrafo 3. L’importo complessivo dei pagamenti netti effettuati dal bilancio generale dell’Unione nell’ambito della garanzia dell’UE non supera 26 000 000 000 EUR e non supera 16 000 000 000 EUR prima del 6 luglio 2018.»;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Laddove la BEI fornisca finanziamenti o garanzie al FEI per l’esecuzione di operazioni di finanziamento e di investimento della BEI, la garanzia dell’UE copre integralmente tali finanziamenti o garanzie entro un limite iniziale di 6 500 000 000 EUR, a condizione che la BEI eroghi gradualmente finanziamenti o garanzie per un importo minimo di 4 000 000 000 EUR senza copertura della garanzia dell’UE. Fatto salvo il paragrafo 1, il limite di 6 500 000 000 EUR può, se del caso, essere adeguato dal comitato direttivo fino a un massimo di 9 000 000 000 EUR, senza che la BEI sia obbligata a fornire gli importi corrispondenti al di sopra di 4 000 000 000 EUR.»;
c)
al paragrafo 6, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a)
per gli strumenti di debito di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera a):
i)
il capitale e tutti gli interessi e gli importi dovuti alla BEI conformemente ai termini delle operazioni di finanziamento ma non pervenuti fino al momento dell’inadempimento; per il debito subordinato sono considerati eventi di inadempimento la dilazione, la riduzione o l’uscita obbligata;
ii)
le perdite causate dalle fluttuazioni delle monete diverse dall’euro su mercati che offrono limitate possibilità di copertura a lungo termine;
b)
per gli investimenti azionari o quasi azionari di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), gli importi investiti e i relativi costi di finanziamento associati e le perdite causate dalle fluttuazioni delle monete diverse dall’euro;»;
9)
l’articolo 12 è così modificato:
a)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Le risorse che alimentano il fondo di garanzia di cui al paragrafo 2 sono impiegate per il raggiungimento di un livello atto a rispecchiare gli obblighi totali della garanzia dell’UE (“importo-obiettivo”). L’importo-obiettivo è fissato al 35 % degli obblighi totali di garanzia dell’UE.»;
b)
i paragrafi da 7 a 10 sono sostituiti dai seguenti:
«7. A partire dal 1o luglio 2018, qualora le attivazioni della garanzia dell’UE facciano scendere il livello del fondo di garanzia al di sotto del 50 % dell’importo-obiettivo o, sulla base di una valutazione del rischio della Commissione, esso possa scendere al di sotto di tale livello entro un anno, la Commissione presenta una relazione sulle eventuali misure eccezionali che potrebbero essere necessarie.
8. A seguito di un’attivazione della garanzia dell’UE, le risorse di alimentazione del fondo di garanzia di cui al paragrafo 2, lettere b) e d), del presente articolo che sono oltre l’importo-obiettivo sono impiegate entro i termini del periodo di investimento di cui all’articolo 9 per riportare la garanzia dell’UE all’intero ammontare.
9. Le risorse di alimentazione del fondo di garanzia di cui al paragrafo 2, lettera c), sono impiegate per riportare la garanzia dell’UE all’intero ammontare.
10. Qualora la garanzia dell’UE sia integralmente riportata all’ammontare di 26 000 000 000 EUR, eventuali importi nel fondo di garanzia che superino l’importo-obiettivo sono versati nel bilancio generale dell’Unione come entrata interna con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per qualsiasi linea di bilancio che possa essere stata utilizzata come fonte di riassegnazione al fondo di garanzia.»;
10)
l’articolo 14 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è così modificato:
i)
al primo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
«Tale sostegno include la fornitura di un supporto mirato riguardo all’uso dell’assistenza tecnica per la strutturazione dei progetti, all’utilizzo di strumenti finanziari innovativi, al ricorso a partenariati pubblico-privato e alla fornitura di informazioni, se del caso, sugli aspetti pertinenti del diritto dell’Unione, tenendo conto delle specificità ed esigenze degli Stati membri che presentano mercati finanziari meno sviluppati e della situazione nei diversi settori.»;
ii)
al secondo comma è aggiunta la frase seguente:
«Sostiene inoltre la predisposizione di progetti riguardanti l’azione per il clima e i progetti di economia circolare o loro componenti, in particolare nel contesto della COP21, la predisposizione dei progetti nel settore digitale e la predisposizione dei progetti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, terzo comma, secondo trattino.»;
b)
il paragrafo 2 è così modificato:
i)
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
lo sfruttamento delle conoscenze locali per agevolare il sostegno del FEIS in tutta l’Unione e ove possibile concorrere attivamente al conseguimento dell’obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del FEIS di cui all’allegato II, punto 8, sostenendo la BEI e le banche o gli istituti nazionali di promozione nella generazione e nello sviluppo di operazioni, in particolare nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni in transizione, nonché, ove necessario, aiutando a strutturare la domanda di sostegno del FEIS;»;
ii)
la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e)
la fornitura di consulenza proattiva, se necessario, mediante presenza a livello locale, per l’istituzione di piattaforme di investimento, in particolare di piattaforme di investimento transfrontaliere e macroregionali che interessino più Stati membri e/o regioni;»;
iii)
sono aggiunte le lettere seguenti:
«f)
lo sfruttamento del potenziale in termini di attrazione e finanziamento dei progetti di piccole dimensioni, anche tramite piattaforme di investimento;
g)
la prestazione di consulenza sulla combinazione con il FEIS di altre fonti di finanziamento dell’Unione, quali i fondi strutturali e d’investimento europei, Orizzonte 2020 e il meccanismo per collegare l’Europa istituito dal regolamento (UE) n. 1316/2013, allo scopo di risolvere i problemi pratici legati all’uso di tali fonti di finanziamento combinate;
h)
la fornitura di sostegno proattivo volto a promuovere e incoraggiare le operazioni di cui all’articolo 8, primo comma, lettera b).»;
c)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 1 e per agevolare la fornitura di consulenza a livello locale, il PECI si adopera al fine di avvalersi delle competenze della BEI, della Commissione, delle banche o degli istituti nazionali di promozione e delle autorità di gestione dei fondi strutturali e di investimento europei.»;
d)
è inserito il paragrafo seguente:
«5 bis. La BEI propone ai promotori di progetti che presentano domanda di finanziamento della BEI, tra cui, in particolare, progetti di piccola scala, di sottoporre i loro progetti al PECI allo scopo di migliorarne, se del caso, la preparazione e/o di permettere di valutare la possibilità di raggruppare i progetti attraverso piattaforme di investimento. Essa informa inoltre i promotori dei progetti cui è stato negato il finanziamento della BEI o che sono confrontati a una penuria di finanziamenti, malgrado esistano possibilità di finanziamento della BEI, della possibilità di inserire i loro progetti nell’elenco figurante sul portale dei progetti di investimento europei.»;
e)
al paragrafo 6, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
«La cooperazione tra, da un lato, il PECI e, dall’altro, una banca o un istituto nazionale di promozione, un’istituzione finanziaria internazionale o un istituto o un’autorità di gestione, comprese quelle che agiscono in qualità di consulente nazionale, aventi una competenza rilevante ai fini del PECI, può assumere la forma di un partenariato contrattuale. Il PECI si adopera per concludere almeno un accordo di cooperazione con una banca o un istituto nazionale di promozione per Stato membro. Negli Stati membri in cui non esistono banche o istituti nazionali di promozione, il PECI fornisce consulenza proattiva, se del caso e su richiesta dello Stato membro interessato, in merito alla creazione di una tale banca o istituto.»;
f)
è inserito il paragrafo seguente:
«6 bis. Onde sviluppare un’ampia distribuzione geografica dei servizi di consulenza in tutta l’Unione e sfruttare efficacemente le conoscenze locali riguardo al FEIS, si assicura, ove necessario e tenendo conto dei regimi di sostegno esistenti, una presenza locale del PECI, nell’ottica di prestare un’assistenza sul terreno concreta, proattiva e su misura. Ciò è previsto in particolare negli Stati membri o nelle regioni che incontrano difficoltà nell’elaborazione dei progetti nel quadro del FEIS. Il PECI coadiuva il trasferimento di conoscenze a livello regionale e locale al fine di costituire capacità e competenze a livello regionale e locale.»;
g)
il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. Un importo annuo di riferimento di 20 000 000 EUR è messo a disposizione a titolo del bilancio generale dell’Unione per contribuire alla copertura dei costi delle operazioni del PECI fino al 31 dicembre 2020 per i servizi di cui al paragrafo 2, a condizione che tali costi non siano coperti dall’importo residuo dei diritti di cui al paragrafo 4.»;
11)
l’articolo 16, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
«1. La BEI, se del caso in cooperazione con il FEI, presenta alla Commissione una relazione semestrale sulle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI disciplinate dal presente regolamento. La relazione riporta una valutazione del rispetto delle condizioni per l’impiego della garanzia dell’UE e degli indicatori fondamentali di rendimento di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera f), punto iv). La relazione riporta altresì i dati statistici, finanziari e contabili relativi sia a ciascuna operazione di finanziamento e di investimento della BEI sia alla loro aggregazione. Una volta l’anno, la relazione include altresì le informazioni sugli ostacoli agli investimenti incontrati dalla BEI nell’effettuare operazioni di investimento disciplinate dal presente regolamento.»;
12)
l’articolo 17 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, il presidente del comitato direttivo e il direttore generale riferiscono sulle prestazioni del FEIS all’istituzione richiedente, anche partecipando a un’audizione dinanzi al Parlamento europeo, qualora quest’ultimo presenti una richiesta in tal senso. Inoltre, su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, il direttore generale riferisce all’istituzione richiedente sui lavori del comitato per gli investimenti.»;
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il presidente del comitato direttivo e il direttore generale rispondono oralmente o per iscritto alle interrogazioni rivolte al FEIS dal Parlamento europeo o dal Consiglio, in ogni caso entro cinque settimane dalla data di ricevimento dell’interrogazione. Inoltre, il direttore generale risponde oralmente o per iscritto al Parlamento europeo o al Consiglio alle interrogazioni inerenti all’operato del comitato per gli investimenti.»;
13)
l’articolo 18 è così modificato:
a)
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Sia prima della presentazione di qualsiasi nuova proposta del quadro finanziario pluriennale che inizia nel 2021 sia alla fine del periodo di investimento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente una valutazione indipendente dell’applicazione del presente regolamento che stima:
a)
il funzionamento del FEIS, l’impiego della garanzia dell’UE e il funzionamento del PECI;
b)
se il FEIS comporti un buon uso delle risorse del bilancio generale dell’Unione, mobiliti livelli sufficienti di capitale privato e attiri gli investimenti privati;
c)
se il mantenimento di un regime di sostegno agli investimenti sia utile da un punto di vista macroeconomico;
d)
alla fine del periodo di investimento, l’applicazione della procedura di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), punto v).»;
b)
il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. Tenendo debitamente conto della prima relazione contenente una valutazione indipendente di cui al paragrafo 6, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa corredata di idonea copertura, nell’ambito del quadro finanziario pluriennale che inizia nel 2021.»;
c)
il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
«8. Le relazioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo comprendono una valutazione dell’utilizzo del quadro di valutazione di cui all’articolo 7, paragrafo 14, e all’allegato II, in particolare per quanto concerne l’esame dell’adeguatezza di ciascun pilastro e del rispettivo ruolo nella valutazione. La relazione è corredata, se opportuno e debitamente giustificato dalle sue conclusioni, di una proposta di revisione dell’atto delegato di cui all’articolo 7, paragrafo 14.»;
14)
all’articolo 19 è aggiunto il comma seguente:
«La BEI e il FEI informano, o obbligano gli intermediari finanziari a informare, i beneficiari finali, PMI comprese, dell’esistenza del sostegno del FEIS garantendo la visibilità di tali informazioni, soprattutto nel caso delle PMI, nel pertinente accordo che fornisce il sostegno del FEIS, sensibilizzando così il pubblico e migliorandone la visibilità.»;
15)
all’articolo 20, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, la Corte dei conti può, su sua richiesta e in conformità dell’articolo 287, paragrafo 3, TFUE, accedere pienamente ai documenti o alle informazioni necessari all’espletamento delle sue funzioni.»;
16)
all’articolo 22, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Nelle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, la BEI e il FEI rispettano le normative dell’Unione applicabili e le norme convenute a livello internazionale e dell’Unione e, pertanto, non sostengono progetti a titolo del presente regolamento che contribuiscano al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo, all’elusione, alla frode o all’evasione fiscali.
Inoltre, la BEI e il FEI non partecipano a operazioni nuove o rinnovate con soggetti costituiti o stabiliti in giurisdizioni segnalate nell’ambito della politica dell’Unione in materia di giurisdizioni non cooperative, o che sono identificate come paesi terzi ad alto rischio conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3), o che non rispettano effettivamente le norme sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni convenute a livello internazionale o dell’Unione.
Nel concludere accordi con intermediari finanziari, la BEI e il FEI procedono al recepimento degli obblighi di cui al presente articolo nei pertinenti accordi e chiedono agli intermediari finanziari di rendere conto della loro osservanza.
La BEI e il FEI riesaminano la propria politica in materia di giurisdizioni non cooperative al più tardi dopo l’adozione dell’elenco dell’Unione delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali.
Successivamente con cadenza annuale, la BEI e il FEI presentano una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all’attuazione della loro politica sulla giurisdizione non cooperativa in relazione a operazioni di finanziamento e di investimento del FEIS, che comprende informazioni per paese e un elenco degli intermediari con i quali collaborano.
(*3) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).»;"
17)
all’articolo 23, paragrafo 2, primo comma, la prima e la seconda frase sono sostituite dalle seguenti:
«Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 7, paragrafi 13 e 14, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 4 luglio 2015. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza di tale periodo di cinque anni.»;
18)
l’allegato II è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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