Art. 47 · Disposizioni transitorie per quanto riguarda la riassegnazione temporanea delle possibilità di pesca ai sensi dei protocolli esistenti

Art. 47

Disposizioni transitorie per quanto riguarda la riassegnazione temporanea delle possibilità di pesca ai sensi dei protocolli esistenti

In vigore dal 12 dic 2017
Disposizioni transitorie per quanto riguarda la riassegnazione temporanea delle possibilità di pesca ai sensi dei protocolli esistenti 1.   In deroga all’, per tali protocollo degli APPS che sono in vigore o sono provvisoriamente applicati il 17 gennaio 2018, la procedura per la riassegnazione temporanea delle possibilità di pesca di cui al presente articolo è usata fino alla scadenza del protocollo in questione. 2.   Nell’ambito di un APPS, se dalle richieste di trasmissione delle domande di cui all’ risulta che il numero di autorizzazioni di pesca o il volume delle possibilità di pesca assegnate all’Unione a norma di un protocollo non sono pienamente utilizzati, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati chiedendo loro di confermare che non utilizzeranno tali possibilità. La mancata risposta entro i termini fissati dal Consiglio all’atto della conclusione dell’APPS è considerata conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non faranno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo in questione. 3.   Ricevuta la conferma da parte dello Stato membro, la Commissione procede a una valutazione delle possibilità di pesca inutilizzate e ne comunica l’esito agli Stati membri. 4.   Gli Stati membri che intendono avvalersi delle possibilità di pesca inutilizzate di cui al paragrafo 3 presentano alla Commissione un elenco di tutte le navi per le quali intendono chiedere un’autorizzazione di pesca, nonché la richiesta di trasmissione delle domande per ciascuna di dette navi, in conformità dell’. 5.   La Commissione decide in merito alla riassegnazione, in stretta collaborazione con gli Stati membri interessati. Se uno Stato membro interessato obietta su tale riassegnazione, la Commissione, mediante atti di esecuzione, decide in merito alla riassegnazione tenendo conto dei criteri fissati nel paragrafo 8 del presente articolo e notifica la propria decisione agli Stati membri interessati. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura di esame di cui all’, paragrafo 2. 6.   La trasmissione di domande in conformità del presente articolo non pregiudica in alcun modo la ripartizione delle possibilità di pesca o il loro scambio tra gli Stati membri in conformità dell’ del regolamento di base. 7.   Fino alla fissazione dei termini di cui al paragrafo 2, nulla osta a che la Commissione applichi il meccanismo previsto dai paragrafi da 2 a 5. 8.   Ai fini della riassegnazione delle possibilità di pesca, la Commissione tiene conto in particolare dei seguenti elementi: a) data di ciascuna delle domande ricevute; b) possibilità di pesca da riassegnare; c) numero di domande ricevute; d) numero di Stati membri richiedenti; e e) se le possibilità di pesca sono interamente o parzialmente basate sul livello dello sforzo di pesca o sul volume delle catture, lo sforzo di pesca previsto o le catture che ci si aspetta che siano effettuate da ciascuna nave interessata.
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