Art. 38 · Controllo ed esecuzione

Art. 38

Controllo ed esecuzione

In vigore dal 12 dic 2017
Controllo ed esecuzione 1.   Una nave di un paese terzo autorizzata a pescare nelle acque dell’Unione deve rispettare le disposizioni in materia di controllo che disciplinano le operazioni di pesca delle navi dell’Unione nella zona di pesca in cui esse operano. 2.   Una nave di un paese terzo autorizzata a pescare nelle acque dell’Unione comunica alla Commissione o all’organismo da essa designato e, se del caso, allo Stato membro costiero, i dati che le navi dell’Unione sono tenute a trasmettere allo Stato membro di bandiera a norma del regolamento sul controllo. 3.   La Commissione, o l’organismo da essa designato, trasmette i dati di cui al paragrafo 2 allo Stato membro costiero. 4.   Le navi di paesi terzi autorizzate a pescare nelle acque dell’Unione trasmettono alla Commissione o all’organismo da essa designato, su richiesta, le relazioni di osservazione elaborate nell’ambito dei vigenti programmi di osservazione. 5.   Lo Stato membro costiero registra tutte le infrazioni commesse da pescherecci di paesi terzi, comprese le relative sanzioni, nel registro nazionale di cui all’articolo 93 del regolamento sul controllo.
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