Art. 36 · Chiusura di operazioni di pesca

Art. 36

Chiusura di operazioni di pesca

In vigore dal 12 dic 2017
Chiusura di operazioni di pesca 1.   Se le possibilità di pesca concesse a un paese terzo sono considerate esaurite, la Commissione ne informa immediatamente il paese terzo e le competenti autorità di ispezione degli Stati membri. Per consentire la prosecuzione delle operazioni di pesca relative a possibilità di pesca non esaurite, che possono incidere anche sulle possibilità esaurite, il paese terzo presenta alla Commissione misure tecniche volte a prevenire eventuali impatti negativi sulle possibilità di pesca esaurite. 2.   A decorrere dalla data della comunicazione di cui al paragrafo 1, le autorizzazioni di pesca rilasciate alle navi battenti bandiera del paese terzo in questione si ritengono sospese per le operazioni di pesca di cui trattasi e le navi non sono più autorizzate a praticare tali operazioni. 3.   Le autorizzazioni di pesca sono considerate revocate se la sospensione di autorizzazioni di pesca in conformità del paragrafo 2 riguarda tutte le operazioni per le quali tali autorizzazioni sono state concesse. 4.   Il paese terzo provvede affinché i pescherecci interessati siano immediatamente informati dell’applicazione del presente articolo e cessino tutte le operazioni di pesca in questione. Inoltre, il paese terzo informa senza indugio la Commissione quando i pescherecci battenti la sua bandiera hanno cessato le loro operazioni di pesca.
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