Art. 31 · Requisiti per l’appartenenza a un’ORGP

Art. 31

Requisiti per l’appartenenza a un’ORGP

In vigore dal 12 dic 2017
Requisiti per l’appartenenza a un’ORGP Un peschereccio di un paese terzo può effettuare operazioni di pesca nelle acque dell’Unione su stock gestiti da un’ORGP soltanto se tale paese terzo è parte contraente di detta ORGP.
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