Art. 3 · Definizioni

Art. 3

Definizioni

In vigore dal 12 dic 2017
Definizioni 1.   Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all’ del regolamento di base e all’, punti da 1 a 4, 15, 16 e 22, del regolamento INN, salvo eventuali disposizioni contrarie del presente regolamento. 2.   Ai fini del presente regolamento si applicano inoltre le seguenti definizioni: a)   «nave d’appoggio»: una nave, che non sia un’imbarcazione trasportata a bordo, che non è equipaggiata con attrezzi da pesca pronti per l’uso progettati per catturare o attirare pesci e che facilita, assiste o prepara le operazioni di pesca; b)   «autorizzazione di pesca»: relativamente a un peschereccio dell’Unione, un’autorizzazione: — ai sensi dell’, punto 10, del regolamento sul controllo, — rilasciata da un paese terzo che conferisce a un peschereccio dell’Unione il diritto di effettuare specifiche operazioni di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di tale paese terzo in un determinato periodo, in una data zona o per un certo tipo di pesca secondo determinate condizioni, e relativamente a un peschereccio di un paese terzo, un’autorizzazione che gli conferisce il diritto di effettuare nelle acque dell’Unione specifiche operazioni di pesca in un determinato periodo, in una data zona o per un certo tipo di pesca secondo determinate condizioni; c)   «autorizzazione diretta»: un’autorizzazione di pesca rilasciata dall’autorità competente di un paese terzo a un peschereccio dell’Unione al di fuori di un APPS o di un accordo in materia di scambio delle possibilità di pesca e di gestione congiunta delle specie di interesse comune; d)   «acque di paesi terzi»: acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di un paese terzo. Le acque di uno Stato membro che non siano acque dell’Unione sono considerate acque di un paese terzo ai fini del presente regolamento; e)   «programma di osservazione»: un regime istituito sotto l’egida di un’ORGP, di un APPS, di un paese terzo o di uno Stato membro che prevede l’invio di osservatori a bordo dei pescherecci, compreso, ove specificatamente previsto dal regime di osservazione applicabile, al fine di verificare la conformità della nave alle norme adottate da tale ORGP o da tale paese terzo, o nell’ambito di tale APPS; f)   «noleggio»: un contratto in base al quale un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro opera per un periodo di tempo definito per un operatore di un altro Stato membro o di un paese terzo senza cambiamento di bandiera; g)   «operazioni di pesca»: tutte le attività connesse con la ricerca del pesce, la cala, il traino e il recupero di attrezzi mobili, la posa, l’immersione, il ritiro o il riposizionamento di attrezzi fissi e il prelievo delle eventuali catture dall’attrezzo, dalla rete in cui sono contenute o da una gabbia di trasporto verso le gabbie per l’allevamento e l’ingrasso.
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