Art. 25
Procedura per l’autorizzazione di pesca
In vigore dal 12 dic 2017
Procedura per l’autorizzazione di pesca
1. Lo Stato membro di bandiera che ha verificato il rispetto delle condizioni di cui all’, trasmette alla Commissione le informazioni elencate nell’allegato e le informazioni relative al rispetto delle condizioni di cui all’.
2. Se la Commissione ritiene che le informazioni fornite in conformità del paragrafo 1 del presente articolo non siano sufficienti per valutare il rispetto delle condizioni di cui all’, essa chiede ulteriori informazioni o giustificazioni entro 10 giorni di calendario dal ricevimento di tali informazioni.
3. Se, in seguito al ricevimento delle ulteriori informazioni o giustificazioni richieste di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione ritiene che le condizioni previste all’ non siano soddisfatte, essa può opporsi alla concessione dell’autorizzazione di pesca entro cinque giorni di calendario dal ricevimento delle informazioni o giustificazioni ulteriori. Se la Commissione ritiene che le condizioni siano soddisfatte, informa senza indugio lo Stato membro interessato circa la sua intenzione di non sollevare obiezioni.
4. Lo Stato membro di bandiera può rilasciare l’autorizzazione di pesca allo scadere del periodo di cui al paragrafo 2. Qualora la Commissione abbia richiesto ulteriori informazioni in conformità di detto paragrafo, lo Stato membro di bandiera può rilasciare l’autorizzazione di pesca se la Commissione non ha sollevato obiezioni entro il termine indicato al paragrafo 3 o prima di tale termine, purché essa abbia informato lo Stato membro circa la sua intenzione di non sollevare obiezioni.
Storico versioni
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