Art. 22
Registrazione da parte di ORGP
In vigore dal 12 dic 2017
Registrazione da parte di ORGP
1. Lo Stato membro di bandiera trasmette alla Commissione i dettagli delle navi da esso autorizzate ad effettuare operazioni di pesca conformemente all’ del presente regolamento o, nel caso dell’, paragrafo 2 del presente regolamento, in conformità dell’ del regolamento sul controllo.
2. I dettagli di cui al paragrafo 1 sono elaborati conformemente alle condizioni stabilite dall’ ORGP e recano le informazioni richieste da detta organizzazione.
3. La Commissione può chiedere allo Stato membro di bandiera eventuali complementi di informazione che ritenga necessari entro un termine di 10 giorni dal ricevimento dei dettagli di cui al paragrafo 1. Essa motiva ogni richiesta di questo tipo.
4. Una volta accertata la sussistenza delle condizioni di cui all’ ed entro un termine di 15 giorni dal ricevimento dei dettagli di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione trasmette i dettagli delle navi autorizzate all’ORGP.
5. Se il registro o l’elenco dell’ORGP non è accessibile al pubblico, la Commissione trasmette i dettagli delle navi autorizzate agli Stati membri interessati dall’attività di pesca in questione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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