Art. 19 · Ambito di applicazione

Art. 19

Ambito di applicazione

In vigore dal 12 dic 2017
Ambito di applicazione Il presente capo si applica alle operazioni di pesca effettuate da pescherecci dell’Unione che pescano stock sotto l’egida di un’ORGP all’interno o al di fuori delle acque dell’Unione, nella misura in cui tali operazioni sono soggette a un regime di autorizzazione istituito da detta ORGP.
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