Art. 18
Procedura per ottenere le autorizzazioni di pesca di un paese terzo
In vigore dal 12 dic 2017
Procedura per ottenere le autorizzazioni di pesca di un paese terzo
1. Uno Stato membro di bandiera che ha verificato il rispetto delle condizioni di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a e), trasmette alla Commissione le pertinenti informazioni elencate nell’allegato e le informazioni relative al rispetto delle condizioni di cui all’, paragrafo 1, lettera c).
2. Se la Commissione ritiene che le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non siano sufficienti per valutare il rispetto delle condizioni di cui all’, essa chiede ulteriori informazioni o giustificazioni entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento di tali informazioni.
3. Se, in seguito alla richiesta di ulteriori informazioni o giustificazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo e al termine di trattative con lo Stato membro interessato, la Commissione ritiene che le condizioni previste all’ non siano soddisfatte, essa può opporsi alla concessione dell’autorizzazione di pesca entro 30 giorni di calendario dal ricevimento di tutte le informazioni o giustificazioni richieste. Se la Commissione ritiene che tali condizioni siano soddisfatte, informa senza indugio lo Stato membro interessato circa la sua intenzione di non sollevare obiezioni.
4. Lo Stato membro di bandiera può rilasciare l’autorizzazione di pesca allo scadere del periodo di cui al paragrafo 2. Qualora la Commissione abbia richiesto ulteriori informazioni in conformità di detto paragrafo, lo Stato membro di bandiera può rilasciare l’autorizzazione di pesca se la Commissione non ha sollevato obiezioni entro il termine indicato al paragrafo 3 o prima di tale termine, purché essa abbia informato lo Stato membro circa la sua intenzione di non sollevare obiezioni.
5. In deroga ai paragrafi da 1 a 4, in caso di rinnovo di un’autorizzazione di pesca alle medesime condizioni ed entro due anni dalla concessione dell’autorizzazione di pesca iniziale, lo Stato membro di bandiera può rilasciare l’autorizzazione di pesca a seguito della verifica delle informazioni ricevute in relazione alle condizioni di cui all’, paragrafo 1, lettere a), b), d), ed e), e ne informa la Commissione senza indugio.
6. Se un paese terzo comunica alla Commissione di aver deciso di rilasciare, rifiutare, sospendere o revocare un’autorizzazione diretta destinata a un peschereccio dell’Unione, la Commissione ne informa immediatamente lo Stato membro di bandiera.
7. Se un paese terzo comunica allo Stato membro di bandiera di aver deciso di rilasciare, rifiutare, sospendere o revocare un’autorizzazione diretta destinata a un peschereccio dell’Unione, lo Stato membro di bandiera ne informa immediatamente la Commissione.
8. L’operatore fornisce allo Stato membro di bandiera una copia delle condizioni finali da esso concordate con il paese terzo, compresa una copia dell’autorizzazione diretta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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