Art. 17
Condizioni per il rilascio di autorizzazioni di pesca da parte degli Stati membri di bandiera
In vigore dal 12 dic 2017
Condizioni per il rilascio di autorizzazioni di pesca da parte degli Stati membri di bandiera
1. Lo Stato membro di bandiera può rilasciare un’autorizzazione di pesca per operazioni di pesca effettuate nelle acque di un paese terzo al di fuori di un accordo di cui alle sezioni 1 o 2 soltanto se:
a)
i criteri di ammissibilità di cui all’ sono soddisfatti;
b)
con il paese terzo interessato non è in vigore, né è applicato in via provvisoria, un APPS o un accordo in materia di scambio delle possibilità di pesca o di gestione congiunta;
c)
l’operatore ha fornito tutti gli elementi di seguito indicati:
—
una copia della legislazione applicabile in materia di pesca quale fornita all’operatore dal paese terzo avente sovranità o giurisdizione sulle acque ove le attività hanno luogo o un riferimento esatto a tale legislazione,
—
una valutazione scientifica che dimostri la sostenibilità delle operazioni di pesca previste, compresa la coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 62 dell’UNCLOS, ove applicabile,
—
un numero di conto bancario pubblico e ufficiale per il pagamento di tutti i canoni;
d)
nel caso in cui le operazioni di pesca devono essere realizzate con riguardo a specie gestite da un’ORGP, il paese terzo è parte contraente di tale organizzazione; e
e)
l’operatore ha fornito
—
un’autorizzazione di pesca in corso di validità per il peschereccio in questione, rilasciata dal paese terzo avente sovranità o giurisdizione sulle acque in cui si svolgono le operazioni di pesca, oppure
—
una conferma scritta, rilasciata dal paese terzo avente sovranità o giurisdizione sulle acque in cui si svolgono le operazioni di pesca in seguito alle trattative tra tale paese terzo e l’operatore, delle modalità della prevista autorizzazione diretta per dare accesso all’operatore alle proprie risorse di pesca, compresa la durata, le condizioni e le possibilità di pesca espresse come limiti di sforzo o di cattura.
2. In ogni caso le operazioni di pesca non cominciano fino a che il paese terzo non abbia rilasciato la valida autorizzazione di pesca di cui al paragrafo 1, lettera e). Lo Stato membro di bandiera sospende la propria autorizzazione se il paese terzo non ha rilasciato l’autorizzazione entro l’inizio delle operazioni di pesca previste.
3. La valutazione scientifica di cui al paragrafo 1, lettera c), secondo trattino, è fornita da un’ORGP o da un organismo regionale per la pesca avente competenze scientifiche o è fornita dal paese terzo o in cooperazione con esso. La valutazione scientifica elaborata dal paese terzo è oggetto di esame da parte di un istituto o organismo scientifico di uno Stato membro o dell’Unione.
Storico versioni
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