Art. 10
Condizioni per il rilascio di autorizzazioni di pesca da parte dello Stato membro di bandiera
In vigore dal 12 dic 2017
Condizioni per il rilascio di autorizzazioni di pesca da parte dello Stato membro di bandiera
Lo Stato membro di bandiera può rilasciare un’autorizzazione di pesca per operazioni di pesca effettuate nelle acque di un paese terzo nell’ambito di un APPS soltanto se:
a)
i criteri di ammissibilità di cui all’ sono soddisfatti;
b)
le condizioni stabilite nel pertinente APPS sono rispettate;
c)
l’operatore ha pagato tutti i canoni previsti dagli accordi pertinenti e, se del caso, le relative sanzioni finanziarie stabilite mediante una decisione giudiziaria o amministrativa avente effetto definitivo e vincolante; e
d)
il peschereccio dispone di un’autorizzazione di pesca in corso di validità rilasciata dal paese terzo avente sovranità o giurisdizione sulle acque in cui si svolgono le operazioni di pesca.
Storico versioni
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