Art. 8
Informazioni ed elenchi
In vigore dal 12 dic 2017
Informazioni ed elenchi
1. Ciascuno Stato membro comunica senza indugio alla Commissione le seguenti informazioni e le relative modifiche:
a)
i nomi e i dati di contatto delle autorità competenti, dell’ufficio unico di collegamento, degli organismi designati e dei soggetti che formulano le segnalazioni esterne a norma dell’, paragrafo 1; e
b)
informazioni sull’organizzazione, i poteri e le responsabilità delle autorità competenti.
2. La Commissione elabora e aggiorna sul proprio sito web un elenco pubblico delle autorità competenti, degli uffici unici di collegamento, degli organismi e delle entità designati che formulano le segnalazioni esterne, a norma dell’, paragrafi 1 o 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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