Art. 8 · Informazioni ed elenchi

Art. 8

Informazioni ed elenchi

In vigore dal 12 dic 2017
Informazioni ed elenchi 1.   Ciascuno Stato membro comunica senza indugio alla Commissione le seguenti informazioni e le relative modifiche: a) i nomi e i dati di contatto delle autorità competenti, dell’ufficio unico di collegamento, degli organismi designati e dei soggetti che formulano le segnalazioni esterne a norma dell’, paragrafo 1; e b) informazioni sull’organizzazione, i poteri e le responsabilità delle autorità competenti. 2.   La Commissione elabora e aggiorna sul proprio sito web un elenco pubblico delle autorità competenti, degli uffici unici di collegamento, degli organismi e delle entità designati che formulano le segnalazioni esterne, a norma dell’, paragrafi 1 o 2.
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