Art. 6
Cooperazione per l’applicazione del presente regolamento all’interno degli Stati membri
In vigore dal 12 dic 2017
Cooperazione per l’applicazione del presente regolamento all’interno degli Stati membri
1. Ai fini della corretta applicazione del presente regolamento, ciascuno Stato membro provvede affinché le proprie autorità competenti, altre autorità pubbliche e, se del caso, gli organismi designati cooperino efficacemente tra loro.
2. Le altre autorità pubbliche di cui al paragrafo 1 adottano, su richiesta di un’autorità competente, tutte le misure necessarie disponibili conformemente al diritto nazionale per far cessare o vietare le infrazioni di cui al presente regolamento.
3. Gli Stati membri garantiscono che le altre autorità pubbliche di cui al paragrafo 1 dispongano dei mezzi e dei poteri necessari per collaborare in modo efficace con le autorità competenti nell’applicazione del presente regolamento. Tali altre autorità pubbliche comunicano regolarmente alle autorità competenti le misure adottate in applicazione del presente regolamento.
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