Art. 34 · Utilizzo delle prove e dei risultati delle indagini

Art. 34

Utilizzo delle prove e dei risultati delle indagini

In vigore dal 12 dic 2017
Utilizzo delle prove e dei risultati delle indagini Le autorità competenti possono utilizzare come prova qualsiasi informazione, documentazione, constatazione, dichiarazione, copia certificata conforme o risultato istruttorio comunicati, allo stesso titolo dei documenti analoghi ottenuti nel proprio Stato membro, a prescindere dal supporto di conservazione.
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