Art. 33
Utilizzo e divulgazione delle informazioni e segreto professionale e commerciale
In vigore dal 12 dic 2017
Utilizzo e divulgazione delle informazioni e segreto professionale e commerciale
1. Le informazioni raccolte dalle autorità competenti e dalla Commissione, o a esse comunicate nell’ambito dell’applicazione del presente regolamento, sono utilizzate solo per garantire il rispetto delle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono riservate e sono utilizzate e divulgate unicamente tenendo debito conto degli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, compresi i segreti commerciali e la proprietà intellettuale.
3. Nondimeno, previa consultazione dell’autorità competente che ha fornito le informazioni, le autorità competenti possono divulgare le informazioni necessarie:
a)
per dimostrare le infrazioni di cui al presente regolamento;
b)
per far cessare o vietare le infrazioni di cui al presente regolamento.
Storico versioni
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