Art. 33 · Utilizzo e divulgazione delle informazioni e segreto professionale e commerciale

Art. 33

Utilizzo e divulgazione delle informazioni e segreto professionale e commerciale

In vigore dal 12 dic 2017
Utilizzo e divulgazione delle informazioni e segreto professionale e commerciale 1.   Le informazioni raccolte dalle autorità competenti e dalla Commissione, o a esse comunicate nell’ambito dell’applicazione del presente regolamento, sono utilizzate solo per garantire il rispetto delle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori. 2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono riservate e sono utilizzate e divulgate unicamente tenendo debito conto degli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, compresi i segreti commerciali e la proprietà intellettuale. 3.   Nondimeno, previa consultazione dell’autorità competente che ha fornito le informazioni, le autorità competenti possono divulgare le informazioni necessarie: a) per dimostrare le infrazioni di cui al presente regolamento; b) per far cessare o vietare le infrazioni di cui al presente regolamento.
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