Art. 31
Scambio di funzionari tra autorità competenti
In vigore dal 12 dic 2017
Scambio di funzionari tra autorità competenti
1. Le autorità competenti possono partecipare a programmi di scambio di funzionari di altri Stati membri al fine di migliorare la cooperazione. Le autorità competenti adottano le misure necessarie per consentire a funzionari di altri Stati membri di svolgere un ruolo efficace nell’ambito delle attività dell’autorità competente. A questo scopo tali funzionari sono autorizzati a svolgere le mansioni affidate loro dall’autorità competente ospitante, conformemente alla normativa dello Stato membro di quest’ultima.
2. Per tutta la durata dello scambio, la responsabilità civile e penale dei funzionari è identica a quella dei funzionari dell’autorità competente ospitante. I funzionari di altri Stati membri rispettano le norme professionali e le adeguate regole di condotta interne dell’autorità competente ospitante. Le regole di condotta garantiscono, in particolare, la tutela delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, l’equità procedurale e il rispetto delle norme in materia di riservatezza e di segreto professionale e commerciale di cui all’.
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