Art. 31 · Scambio di funzionari tra autorità competenti

Art. 31

Scambio di funzionari tra autorità competenti

In vigore dal 12 dic 2017
Scambio di funzionari tra autorità competenti 1.   Le autorità competenti possono partecipare a programmi di scambio di funzionari di altri Stati membri al fine di migliorare la cooperazione. Le autorità competenti adottano le misure necessarie per consentire a funzionari di altri Stati membri di svolgere un ruolo efficace nell’ambito delle attività dell’autorità competente. A questo scopo tali funzionari sono autorizzati a svolgere le mansioni affidate loro dall’autorità competente ospitante, conformemente alla normativa dello Stato membro di quest’ultima. 2.   Per tutta la durata dello scambio, la responsabilità civile e penale dei funzionari è identica a quella dei funzionari dell’autorità competente ospitante. I funzionari di altri Stati membri rispettano le norme professionali e le adeguate regole di condotta interne dell’autorità competente ospitante. Le regole di condotta garantiscono, in particolare, la tutela delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, l’equità procedurale e il rispetto delle norme in materia di riservatezza e di segreto professionale e commerciale di cui all’.
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