Art. 29
Indagini a tappeto
In vigore dal 12 dic 2017
Indagini a tappeto
1. Le autorità competenti possono decidere di svolgere indagini a tappeto per verificare il rispetto o individuare infrazioni delle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori. Salvo se diversamente concordato dalle autorità competenti coinvolte, le indagini a tappeto sono coordinate dalla Commissione.
2. Nello svolgere indagini a tappeto, le autorità competenti coinvolte possono usare i poteri di indagine di cui all’, paragrafo 3, e gli altri poteri a esse conferiti dal diritto nazionale.
3. Le autorità competenti possono invitare gli organismi designati, i funzionari della Commissione e gli altri accompagnatori autorizzati dalla Commissione a partecipare alle indagini a tappeto.
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