Art. 25
Regime linguistico per la comunicazione con gli operatori
In vigore dal 12 dic 2017
Regime linguistico per la comunicazione con gli operatori
Ai fini delle procedure di cui al presente capo, l’operatore ha il diritto di comunicare nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali utilizzate a fini ufficiali dello Stato membro in cui è stabilito o risiede l’operatore.
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