Art. 23
Ruolo del coordinatore
In vigore dal 12 dic 2017
Ruolo del coordinatore
1. Il coordinatore, designato a norma degli o 29, nello specifico:
a)
garantisce che tutte le autorità competenti interessate e la Commissione siano debitamente e tempestivamente informate dei progressi dell’indagine o, se del caso, dell’azione di esecuzione, e siano informate delle successive tappe previste e delle misure da adottare;
b)
coordina e monitora le misure di indagine adottate dalle autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento;
c)
coordina l’elaborazione e la condivisione di tutti i documenti necessari tra le autorità competenti interessate e la Commissione;
d)
mantiene i contatti con l’operatore e le altre parti interessate dalle misure di indagine o, se del caso, di esecuzione, salvo se diversamente concordato dalle autorità competenti interessate e dal coordinatore;
e)
se del caso, coordina la valutazione, le consultazioni e il monitoraggio da parte delle autorità competenti interessate nonché le altre misure necessarie a trattare e attuare gli impegni proposti dagli operatori interessati;
f)
se del caso, coordina le misure di esecuzione adottate dalle autorità competenti interessate;
g)
coordina le richieste di assistenza reciproca presentate dalle autorità competenti interessate a norma del capo III.
2. Il coordinatore non è ritenuto responsabile delle azioni o delle omissioni delle autorità competenti interessate nell’esercizio delle funzioni di cui all’.
3. Se le azioni coordinate riguardano infrazioni diffuse o infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale degli atti giuridici dell’Unione di cui all’, paragrafo 10, il coordinatore invita l’Autorità bancaria europea ad agire come osservatore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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