Art. 20
Impegni nelle azioni coordinate
In vigore dal 12 dic 2017
Impegni nelle azioni coordinate
1. Sulla base di una posizione comune adottata a norma dell’, paragrafo 3, le autorità competenti interessate dall’azione coordinata possono invitare l’operatore responsabile dell’infrazione diffusa o dell’infrazione diffusa avente una dimensione unionale a proporre entro un termine stabilito impegni per porre fine a tale infrazione. Di propria iniziativa l’operatore può anche proporre impegni per porre fine a detta infrazione o offrire impegni riparatori ai consumatori interessati da detta infrazione.
2. Se opportuno e fatte salve le norme in materia di riservatezza e di segreto professionale e commerciale di cui all’, le autorità competenti interessate dall’azione coordinata possono pubblicare gli impegni proposti dall’operatore responsabile dell’infrazione diffusa o dell’infrazione diffusa avente una dimensione unionale sui propri siti web o, se del caso, la Commissione può pubblicarli sul suo sito se richiesto delle autorità competenti interessate. Le autorità competenti e la Commissione possono chiedere il parere diorganizzazioni dei consumatori, associazioni degli operatori e altre parti interessate.
3. Le autorità competenti interessate dall’azione coordinata valutano gli impegni proposti e comunicano all’operatore responsabile dell’infrazione diffusa o dell’infrazione diffusa avente una dimensione unionale il risultato della valutazione e, ove applicabile, qualora siano stati proposti dall’operatore impegni riparatori, ne informano i consumatori che dichiarano di aver subito un danno a seguito di tale infrazione. Se gli impegni sono proporzionati e sufficienti a porre fine all’infrazione diffusa o all’infrazione diffusa avente una dimensione unionale, le autorità competenti accettano tali impegni e stabiliscono un termine entro il quale devono essere attuati.
4. Le autorità competenti interessate dall’azione coordinata vigilano sull’attuazione degli impegni. In particolare garantiscono che l’operatore responsabile dell’infrazione diffusa o dell’infrazione diffusa avente una dimensione unionale comunichi periodicamente al coordinatore i progressi compiuti nell’attuazione degli impegni. Le autorità competenti interessate dall’azione coordinata possono, se necessario, chiedere il parere delle organizzazioni dei consumatori e degli esperti per verificare se le misure adottate dall’operatore soddisfano gli impegni assunti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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