Art. 19 · Misure di indagine nelle azioni coordinate

Art. 19

Misure di indagine nelle azioni coordinate

In vigore dal 12 dic 2017
Misure di indagine nelle azioni coordinate 1.   Le autorità competenti interessate dall’azione coordinata si assicurano che le indagini e le ispezioni siano condotte in un modo efficace, efficiente e coordinato. Cercanodi condurre indagini e ispezioni e, nella misura in cui ciò sia permesso dalle norme procedurali nazionali, di applicare misure provvisorie simultaneamente. 2.   Se necessario, il meccanismo di assistenza reciproca a norma del capo III può essere utilizzato in particolare per raccogliere le prove necessarie e le altre informazioni provenienti da Stati membri diversi dagli Stati membri interessati dall’azione coordinata o per garantire che l’operatore interessato non eluda le misure di esecuzione. 3.   Se opportuno, le autorità competenti interessate dall’azione coordinata espongono i risultati dell’indagine e la valutazione dell’infrazione diffusa o, ove applicabile, dell’infrazione diffusa avente una dimensione unionale, in una posizione comune tra loro concordata. 4.   Salvo diversamente concordato tra le autorità competenti interessate dall’azione coordinata, il coordinatore trasmette la posizione comune all’operatore responsabile dell’infrazione diffusa o dell’infrazione diffusa avente una dimensione unionale. All’operatore responsabile dell’infrazione diffusa o dell’infrazione diffusa avente una dimensione unionale è data la possibilità di essere ascoltato in merito alle questioni facenti parte della posizione comune. 5.   Se opportuno e fatti salvi l’ o le norme in materia di riservatezza e di segreto professionale e commerciale di cui all’, le autorità competenti interessate dall’azione coordinata decidono di pubblicare la posizione comune o parti di essa sui propri siti web e possono chiedere il parere delle organizzazioni dei consumatori, delle associazioni degli operatori e delle altre persone interessate. La Commissione pubblica la posizione comune o parti di essa sul suo sito con l’accordo delle autorità competenti interessate.
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