Art. 16 · Principi generali di cooperazione

Art. 16

Principi generali di cooperazione

In vigore dal 12 dic 2017
Principi generali di cooperazione 1.   Qualora vi sia un ragionevole sospetto che sia stata commessa un’infrazione diffusa o un’infrazione diffusa avente una dimensione unionale, le autorità competenti interessate da tale infrazione e la Commissione si informano reciprocamente e informano gli uffici unici di collegamento interessati da detta infrazione senza indugio, mediante la formulazione di segnalazioni a norma dell’. 2.   Le autorità competenti interessate dall’infrazione diffusa o dall’infrazione diffusa avente una dimensione unionale coordinano le misure di indagine e di esecuzione che adottano per affrontare tali infrazioni. Si scambiano tutte le prove e le informazioni necessarie e forniscono senza indugio l’assistenza necessaria, sia reciprocamente sia alla Commissione. 3.   Le autorità competenti interessate dall’infrazione diffusa o dall’infrazione diffusa avente una dimensione unionale provvedono affinché siano raccolte tutte le prove e le informazioni necessarie e siano adottate tutte le misure di esecuzione necessarie per far cessare o vietare detta infrazione. 4.   Fatto salvo il paragrafo 2, il presente regolamento non pregiudica le attività di indagine e di esecuzione a livello nazionale svolte dalle autorità competenti riguardo alla stessa infrazione da parte dello stesso operatore. 5.   Se del caso, le autorità competenti possono invitare i funzionari della Commissione e altri accompagnatori autorizzati dalla Commissione a partecipare alle indagini coordinate, alle attività di esecuzione e ad altre misure di cui al presente capo.
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