Art. 16
Principi generali di cooperazione
In vigore dal 12 dic 2017
Principi generali di cooperazione
1. Qualora vi sia un ragionevole sospetto che sia stata commessa un’infrazione diffusa o un’infrazione diffusa avente una dimensione unionale, le autorità competenti interessate da tale infrazione e la Commissione si informano reciprocamente e informano gli uffici unici di collegamento interessati da detta infrazione senza indugio, mediante la formulazione di segnalazioni a norma dell’.
2. Le autorità competenti interessate dall’infrazione diffusa o dall’infrazione diffusa avente una dimensione unionale coordinano le misure di indagine e di esecuzione che adottano per affrontare tali infrazioni. Si scambiano tutte le prove e le informazioni necessarie e forniscono senza indugio l’assistenza necessaria, sia reciprocamente sia alla Commissione.
3. Le autorità competenti interessate dall’infrazione diffusa o dall’infrazione diffusa avente una dimensione unionale provvedono affinché siano raccolte tutte le prove e le informazioni necessarie e siano adottate tutte le misure di esecuzione necessarie per far cessare o vietare detta infrazione.
4. Fatto salvo il paragrafo 2, il presente regolamento non pregiudica le attività di indagine e di esecuzione a livello nazionale svolte dalle autorità competenti riguardo alla stessa infrazione da parte dello stesso operatore.
5. Se del caso, le autorità competenti possono invitare i funzionari della Commissione e altri accompagnatori autorizzati dalla Commissione a partecipare alle indagini coordinate, alle attività di esecuzione e ad altre misure di cui al presente capo.
Storico versioni
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