Art. 13 · Procedura per le richieste di assistenza reciproca

Art. 13

Procedura per le richieste di assistenza reciproca

In vigore dal 12 dic 2017
Procedura per le richieste di assistenza reciproca 1.   Nel formulare una richiesta di assistenza reciproca l’autorità richiedente fornisce le informazioni necessarie per consentire all’autorità interpellata di dare seguito a tale richiesta, comprese eventuali prove necessarie che possono essere ottenute solo nello Stato membro dell’autorità richiedente. 2.   L’autorità richiedente invia dette richieste di assistenza reciproca all’ufficio unico di collegamento dello Stato membro dell’autorità interpellata e, per conoscenza, all’ufficio unico di collegamento dello Stato membro dell’autorità richiedente. L’ufficio unico di collegamento dello Stato membro dell’autorità interpellata trasmette senza indugio le richieste all’autorità competente appropriata. 3.   Le richieste di assistenza reciproca e tutte le comunicazioni a esse collegate sono effettuate per iscritto, mediante formulari standard, e sono comunicate per via elettronica tramite la banca dati elettronica di cui all’. 4.   Le autorità competenti interessate concordano le lingue che devono essere utilizzate per le richieste di assistenza reciproca e per tutte le comunicazioni a esse collegate. 5.   Qualora non si raggiunga un accordo sulle lingue da utilizzare, le richieste di assistenza reciproca sono trasmesse nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell’autorità richiedente e le risposte nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell’autorità interpellata. In tal caso, ciascuna autorità competente è responsabile delle necessarie traduzioni delle richieste, delle risposte e di altri documenti che essa riceve da un’altra autorità competente. 6.   L’autorità interpellata risponde direttamente all’autorità richiedente e agli uffici unici di collegamento degli Stati membri dell’autorità richiedente e dell’autorità interpellata.
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