Art. 12 · Richieste di misure di esecuzione

Art. 12

Richieste di misure di esecuzione

In vigore dal 12 dic 2017
Richieste di misure di esecuzione 1.   Su richiesta di un’autorità richiedente, un’autorità interpellata adotta tutte le misure di esecuzione necessarie e proporzionate per far cessare o vietare un’infrazione intra-UE, esercitando i poteri di cui all’ e qualsiasi altro potere di cui dispone ai sensi del diritto nazionale. L’autorità interpellata determina le misure di esecuzione appropriate necessarie per far cessare o vietare l’infrazione intra-UE e le adotta senza indugio e comunque entro sei mesi dal ricevimento della richiesta, salvo il caso in cui indichi le ragioni specifiche per prorogare tale termine. Se del caso, l’autorità interpellata irroga sanzioni, ad esempio ammende o penalità di mora, all’operatore responsabile dell’infrazione intra-UE. L’autorità interpellata può ricevere impegni riparatori aggiuntivi da parte dell’operatore, su iniziativa di quest’ultimo, a beneficio dei consumatori interessati dalla presunta infrazione intra-UE o, se del caso, può cercare di ottenere che l’operatore si impegni a offrire rimedi adeguati ai consumatori interessati da detta infrazione. 2.   L’autorità interpellata informa regolarmente l’autorità richiedente circa i provvedimenti e le misure adottate, nonché sui provvedimenti e le misure che intende adottare. Attraverso la banca dati elettronica di cui all’, l’autorità interpellata notifica tempestivamente all’autorità richiedente, alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione le misure adottate e i loro effetti sull’infrazione intra-UE, indicando quanto segue: a) se sono state imposte misure provvisorie; b) se l’infrazione è cessata; c) quali misure sono state adottate e se tali misure sono state attuate; d) la misura in cui ai consumatori interessati dalla presunta infrazione sono stati offerti impegni riparatori.
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