Art. 11
Richiesta di informazioni
In vigore dal 12 dic 2017
Richiesta di informazioni
1. Su richiesta di un’autorità richiedente, un’autorità interpellata fornisce, senza indugio e comunque entro 30 giorni salvo diversamente convenuto, le informazioni pertinenti necessarie a stabilire se si è verificata o si sta verificando un’infrazione intra-UE e per far cessare tale infrazione.
2. L’autorità interpellata intraprende le indagini appropriate e necessarie o adotta altre eventuali misure necessarie o appropriate al fine di raccogliere le informazioni richieste. Se necessario, tali indagini sono effettuate con l’assistenza di altre autorità pubbliche o di altri organismi designati.
3. Su richiesta dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata può consentire ai funzionari dell’autorità richiedente di affiancare i suoi funzionari nel corso delle indagini.
Storico versioni
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