Art. 9 · Procedura di rilascio delle autorizzazioni per reimpianti

Art. 9

Procedura di rilascio delle autorizzazioni per reimpianti

In vigore dal 11 dic 2017
Procedura di rilascio delle autorizzazioni per reimpianti 1.   Le domande di autorizzazione per reimpianti di cui all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 possono essere presentate in qualsiasi momento nel corso della stessa campagna viticola in cui ha luogo l'estirpazione. Gli Stati membri possono tuttavia decidere che le domande di autorizzazione per reimpianti possono essere presentate fino alla fine della seconda campagna viticola successiva a quella in cui ha avuto luogo l'estirpazione. Se tali termini non sono rispettati, gli Stati membri non concedono un'autorizzazione per il reimpianto. La dimensione e l'ubicazione specifiche della o delle superfici estirpate e della o delle superfici da reimpiantare nella stessa azienda del richiedente per cui è stata chiesta l'autorizzazione sono indicate nelle domande. Se non sono decise restrizioni a norma dell' e se il richiedente non ha assunto nessuno degli impegni di cui all'allegato I, parte A, punto 2, lettera b), e parte B, punto 2, lettera b), e all'allegato II, parte B, punto 4, e parte D, del regolamento delegato (UE) 2018/273, gli Stati membri possono esentare i richiedenti dall'obbligo di indicare nella domanda l'ubicazione specifica della o delle superfici da reimpiantare per le quali l'autorizzazione deve essere concessa. Ove pertinente per l'attuazione del sistema di autorizzazioni, gli Stati membri possono chiedere informazioni supplementari ai richiedenti. Entro tre mesi a decorrere dalla presentazione delle domande gli Stati membri concedono automaticamente le autorizzazioni. Essi possono tuttavia decidere di applicare i termini di cui agli , rispettivamente, per la presentazione di domande e per il rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti. 2.   Se la superficie da reimpiantare corrisponde alla stessa superficie estirpata o se non sono decise restrizioni a norma dell', paragrafo 1, una procedura semplificata può essere applicata a livello nazionale o per talune zone all'interno del territorio dello Stato membro. In tal caso l'autorizzazione per il reimpianto può essere considerata concessa alla data in cui la superficie è stata estirpata. A tal fine il produttore interessato presenta, al più tardi entro la fine della campagna viticola nel corso della quale è stata intrapresa l'estirpazione, una comunicazione ex post che funge da domanda di autorizzazione. 3.   Le domande di autorizzazioni per reimpianti di cui all'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 possono essere presentate in qualsiasi momento dell'anno. La dimensione e l'ubicazione specifiche della o delle superfici da estirpare e della o delle superfici da reimpiantare nella stessa azienda del richiedente per cui è stata chiesta l'autorizzazione sono indicate nelle domande. Le domande comprendono inoltre l'impegno di estirpare la superficie vitata entro la fine del quarto anno dalla data in cui le nuove viti sono state impiantate. Ove pertinente per l'attuazione del sistema di autorizzazioni, gli Stati membri possono chiedere informazioni supplementari ai richiedenti. Entro tre mesi a decorrere dalla presentazione della domanda gli Stati membri concedono automaticamente l'autorizzazione. Essi possono tuttavia decidere di applicare i termini di cui agli , rispettivamente, per la presentazione di domande e per il rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti.
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