Art. 5 · Norme applicabili per difetto ai nuovi impianti

Art. 5

Norme applicabili per difetto ai nuovi impianti

In vigore dal 11 dic 2017
Norme applicabili per difetto ai nuovi impianti 1.   Se gli Stati membri non rendono pubbliche le decisioni di cui agli entro il 1o marzo del rispettivo anno, le seguenti norme per la concessione di autorizzazioni per nuovi impianti si applicano per l'anno corrispondente: a) disponibilità di autorizzazioni per nuovi impianti pari all'1 % della superficie vitata totale nel loro territorio, secondo quanto indicato all'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, e senza altri limiti; b) distribuzione proporzionale di ettari a tutti i richiedenti ammissibili in base alla superficie per cui hanno presentato domanda, qualora le domande superino la superficie messa a disposizione. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulle norme applicabili alla concessione di autorizzazioni in un determinato anno a norma del paragrafo 1 siano rese pubbliche.
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