Art. 35 · Conservazione dei documenti di accompagnamento, delle informazioni e dei registri

Art. 35

Conservazione dei documenti di accompagnamento, delle informazioni e dei registri

In vigore dal 11 dic 2017
Conservazione dei documenti di accompagnamento, delle informazioni e dei registri 1.   I documenti di accompagnamento e le relative copie sono conservati per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno civile in cui sono stati compilati. 2.   Le informazioni sul sistema di autorizzazioni per impianti viticoli presentate conformemente all' sono conservate almeno per le dieci campagne viticole successive alla campagna viticola nel corso della quale le informazioni sono state presentate. 3.   Il registro delle entrate e delle uscite e la documentazione relativa alle operazioni che vi figurano sono conservati per almeno cinque anni dopo la chiusura dei conti in essi contenuti. Se in un registro sussistono uno o più conti ancora aperti riguardanti quantitativi di vino poco rilevanti, tali conti possono essere riportati su un altro registro, indicando il riporto nel registro originario. In tal caso il periodo di cinque anni decorre dal giorno del riporto. 4.   I dati dello schedario viticolo di cui all'articolo7 del regolamento delegato (UE) 2018/273 sono conservati fino a quando è necessario per monitorare e verificare le misure o il sistema cui si riferiscono e comunque, rispettivamente, per almeno le cinque campagne viticole successive, in caso di dati relativi alle misure, o per almeno le dieci campagne viticole successive, in caso di dati relativi al sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, a partire da quella cui si riferiscono.
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