Art. 34
Norme generali sulle notifiche e la disponibilità delle informazioni
In vigore dal 11 dic 2017
Norme generali sulle notifiche e la disponibilità delle informazioni
Le notifiche alla Commissione di cui al regolamento delegato (UE) 2018/273 e al presente regolamento sono effettuate conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/1183 e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185.
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