Art. 31 · Verifica delle informazioni contenute nello schedario viticolo

Art. 31

Verifica delle informazioni contenute nello schedario viticolo

In vigore dal 11 dic 2017
Verifica delle informazioni contenute nello schedario viticolo 1.   Gli Stati membri mettono a disposizione i dati dello schedario viticolo ai fini del monitoraggio e della verifica delle misure finanziate nell'ambito del programma nazionale di sostegno di cui alla parte II, titolo I, capo II, sezione 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 a cui si riferiscono. 2.   Per quanto riguarda le superfici vitate, è necessario svolgere almeno i seguenti controlli per mantenere uno schedario viticolo aggiornato: a) controlli amministrativi applicati a tutti i viticoltori identificati nello schedario viticolo che: i) hanno attivato un'autorizzazione per l'impianto o il reimpianto o hanno effettuato una registrazione o una modifica dei dati nello schedario viticolo a seguito di una domanda o di una notifica presentata relativamente al sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli; ii) hanno presentato domanda per le misure «ristrutturazione e riconversione dei vigneti» o «vendemmia verde» nell'ambito di un programma nazionale di sostegno di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013; iii) presentano una delle dichiarazioni di cui agli del regolamento delegato (UE) 2018/273; b) controlli in loco annuali su almeno il 5 % di tutti i viticoltori individuati nello schedario viticolo. Se i viticoltori selezionati per il campione sono soggetti nello stesso anno ai controlli in loco nel quadro delle misure di cui alla lettera a), punti i) e ii), tali controlli in loco sono conteggiati per raggiungere la soglia annuale del 5 % senza che sia necessario ripeterli; c) controlli in loco sistematici da effettuare sulle superfici vitate che non figurano in alcun fascicolo del viticoltore, come indicato nell'allegato IV del regolamento delegato (UE) 2018/273.
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