Art. 31
Verifica delle informazioni contenute nello schedario viticolo
In vigore dal 11 dic 2017
Verifica delle informazioni contenute nello schedario viticolo
1. Gli Stati membri mettono a disposizione i dati dello schedario viticolo ai fini del monitoraggio e della verifica delle misure finanziate nell'ambito del programma nazionale di sostegno di cui alla parte II, titolo I, capo II, sezione 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 a cui si riferiscono.
2. Per quanto riguarda le superfici vitate, è necessario svolgere almeno i seguenti controlli per mantenere uno schedario viticolo aggiornato:
a)
controlli amministrativi applicati a tutti i viticoltori identificati nello schedario viticolo che:
i)
hanno attivato un'autorizzazione per l'impianto o il reimpianto o hanno effettuato una registrazione o una modifica dei dati nello schedario viticolo a seguito di una domanda o di una notifica presentata relativamente al sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
ii)
hanno presentato domanda per le misure «ristrutturazione e riconversione dei vigneti» o «vendemmia verde» nell'ambito di un programma nazionale di sostegno di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
iii)
presentano una delle dichiarazioni di cui agli del regolamento delegato (UE) 2018/273;
b)
controlli in loco annuali su almeno il 5 % di tutti i viticoltori individuati nello schedario viticolo.
Se i viticoltori selezionati per il campione sono soggetti nello stesso anno ai controlli in loco nel quadro delle misure di cui alla lettera a), punti i) e ii), tali controlli in loco sono conteggiati per raggiungere la soglia annuale del 5 % senza che sia necessario ripeterli;
c)
controlli in loco sistematici da effettuare sulle superfici vitate che non figurano in alcun fascicolo del viticoltore, come indicato nell'allegato IV del regolamento delegato (UE) 2018/273.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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