Art. 25 · Notificazioni e centralizzazione delle informazioni

Art. 25

Notificazioni e centralizzazione delle informazioni

In vigore dal 11 dic 2017
Notificazioni e centralizzazione delle informazioni Le informazioni contenute nelle dichiarazioni di produzione e di giacenza a norma degli e nelle dichiarazioni di vendemmia a norma dell' del presente regolamento e nelle dichiarazioni di trattamento o di commercializzazione a norma dell' del regolamento delegato (UE) 2018/273, se del caso, sono centralizzate a livello nazionale. Gli Stati membri stabiliscono la forma e le modalità in cui tali informazioni sono loro notificate.
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