Art. 23 · Dichiarazione di giacenza

Art. 23

Dichiarazione di giacenza

In vigore dal 11 dic 2017
Dichiarazione di giacenza 1.   I produttori, i trasformatori, gli imbottigliatori e i commercianti presentano la dichiarazione di giacenza di cui all' del regolamento delegato (UE) 2018/273 entro il 10 settembre. Gli Stati membri possono stabilire una data anteriore. 2.   La dichiarazione deve contenere almeno le seguenti informazioni: a) l'identità dei produttori, dei trasformatori, degli imbottigliatori o dei commercianti; b) il luogo in cui sono detenuti i prodotti; c) per quanto riguarda i vini, le scorte globali ripartite per colore (rosso/rosato o bianco), il tipo di vino (vino DOP, vino IGP, vino varietale senza DOP/IGP o vino senza DOP/IGP), l'origine (dell'Unione o di paesi terzi) e il tipo di detentore delle scorte (produttore o commerciante); d) per quanto riguarda il mosto, le scorte globali ripartite per colore (rosso/rosato o bianco), il tipo di mosto di uve (mosto concentrato, mosto rettificato concentrato o altro) e il tipo di detentore delle scorte (produttore o commerciante); I prodotti vitivinicoli dell'Unione ottenuti da uve raccolte durante lo stesso anno civile non sono inclusi in tale dichiarazione.
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