Art. 2
Autorizzazioni per gli impianti viticoli
In vigore dal 11 dic 2017
Autorizzazioni per gli impianti viticoli
1. Le autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui alla parte II, titolo I, capo III, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono concesse in conformità al presente regolamento.
2. Le autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al paragrafo 1 riguardano nuovi impianti, reimpianti e diritti di impianto da convertire.
3. Le autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono rilasciate annualmente.
Storico versioni
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