Art. 12 · Procedure e criteri tecnici applicabili alla certificazione

Art. 12

Procedure e criteri tecnici applicabili alla certificazione

In vigore dal 11 dic 2017
Procedure e criteri tecnici applicabili alla certificazione 1.   La procedura di certificazione, approvazione e verifica di un vino che non vanta una DOP o un'IGP in conformità all'articolo 120, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1308/2013 richiede una documentazione amministrativa probante a sostegno della veridicità delle informazioni relative alla o alle varietà di uve da vino o all'annata figuranti sull'etichetta o nella presentazione dei vini interessati. Inoltre gli Stati membri possono decidere di effettuare: a) un esame organolettico del vino, olfattivo e gustativo, su campioni anonimi, per verificare che la caratteristica essenziale del vino sia dovuta al vitigno o ai vitigni utilizzati; b) un esame analitico per i vini ottenuti da un unico vitigno. La procedura è svolta nello Stato membro in cui il vino è prodotto. Per le miscele di vini di diversi Stati membri di cui all'articolo 120, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1308/2013, la certificazione può essere eseguita dalle autorità di uno dei due Stati membri interessati. 2.   La certificazione è effettuata mediante controlli casuali e basati sul rischio, conformemente agli del regolamento delegato (UE) 2018/273 e al capo VI del presente regolamento. I costi della certificazione sono a carico degli operatori a essa assoggettati, salvo diversa disposizione degli Stati membri. 3.   Gli operatori coinvolti nella commercializzazione dei prodotti vitivinicoli da loro prodotti, trasformati o imbottigliati sono riconosciuti e ricevono un'autorizzazione dalle autorità competenti degli Stati membri per certificare l'origine o la provenienza, le caratteristiche, l'annata o le varietà di uve da vino, conformemente agli del regolamento delegato (UE) 2018/273, sotto la supervisione delle autorità competenti designate a norma dell'articolo 146 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
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