Art. 7 · Informazioni minime contenute nello schedario viticolo

Art. 7

Informazioni minime contenute nello schedario viticolo

In vigore dal 11 dic 2017
Informazioni minime contenute nello schedario viticolo 1.   Ai fini dell'articolo 145, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, negli Stati membri che attuano il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, l'aggiornamento delle informazioni contenute nello schedario viticolo include almeno i dettagli e le specifiche di cui agli allegati III e IV del presente regolamento per ciascun viticoltore. 2.   Ai fini dell'articolo 145, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, negli Stati membri che non attuano il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli ma che attuano programmi nazionali di sostegno per la ristrutturazione o riconversione dei vigneti, l'aggiornamento delle informazioni contenute nello schedario viticolo include almeno le informazioni e le specifiche semplificate di cui all'allegato III del presente regolamento.
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