Art. 7
Informazioni minime contenute nello schedario viticolo
In vigore dal 11 dic 2017
Informazioni minime contenute nello schedario viticolo
1. Ai fini dell'articolo 145, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, negli Stati membri che attuano il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, l'aggiornamento delle informazioni contenute nello schedario viticolo include almeno i dettagli e le specifiche di cui agli allegati III e IV del presente regolamento per ciascun viticoltore.
2. Ai fini dell'articolo 145, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, negli Stati membri che non attuano il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli ma che attuano programmi nazionali di sostegno per la ristrutturazione o riconversione dei vigneti, l'aggiornamento delle informazioni contenute nello schedario viticolo include almeno le informazioni e le specifiche semplificate di cui all'allegato III del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2018:273:oj#art-7