Art. 51
Pubblicazione delle informazioni notificate
In vigore dal 11 dic 2017
Pubblicazione delle informazioni notificate
1. Sulla base delle notifiche delle autorità competenti dei paesi terzi, la Commissione elabora e aggiorna gli elenchi contenenti le seguenti informazioni:
a)
il nome e l'indirizzo degli organismi competenti nel paese di origine del prodotto responsabili del rilascio dei documenti VI-1;
b)
il nome e l'indirizzo degli organismi o dei dipartimenti designati dal paese di origine oppure, se non esistono nel paese di origine, di un laboratorio già autorizzato al di fuori del paese di origine del prodotto, ai fini della compilazione della parte relativa al bollettino di analisi dei documenti VI-1;
c)
il nome, l'indirizzo e il numero di registrazione ufficiale dei produttori e dei trasformatori di vino autorizzati dal paese di origine del prodotto a redigere i documenti VI-1;
d)
il nome e l'indirizzo di un unico organismo di contatto designato in ciascun paese terzo per ricevere e trasmettere le richieste di assistenza amministrativa e per rappresentare il paese nei confronti della Commissione e degli Stati membri.
2. La Commissione pubblica il nome e l'indirizzo delle autorità competenti di cui all', paragrafo 1, lettere b) e c), le informazioni riguardanti il potenziale produttivo di cui all', paragrafo 1, lettera c), il nome e l'indirizzo dell'organismo di contatto di cui all', paragrafo 1, lettera e), le varietà di uve da vino di cui all', paragrafo 1, lettera g), e gli elenchi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2018:273:oj#art-51