Art. 50 · Natura e tipo di informazioni da notificare

Art. 50

Natura e tipo di informazioni da notificare

In vigore dal 11 dic 2017
Natura e tipo di informazioni da notificare 1.   Gli Stati membri notificano alla Commissione: a) le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative da essi adottate a norma dell'articolo 120, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013, del presente regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274; b) il nome e l'indirizzo delle autorità competenti responsabili dell'espletamento delle attività ufficiali di analisi, della procedura di certificazione amministrativa e dei controlli relativi ai registri e ai documenti di accompagnamento; c) il nome e l'indirizzo delle autorità competenti responsabili del rilascio delle autorizzazioni per gli impianti viticoli e di quelle responsabili del mantenimento e dell'aggiornamento di uno schedario viticolo e della presentazione di un inventario aggiornato del potenziale produttivo; d) le soglie di cui all'allegato II, sezione H, primo comma, punti 1 e 2; e) le misure che hanno adottato per attuare il capo VII, se la comunicazione di tali misure è importante ai fini della cooperazione tra gli Stati membri, nonché il nome e l'indirizzo dell'organismo di contatto designato da ciascuno Stato membro; f) le condizioni che essi applicano per la redazione dei documenti di accompagnamento di cui all', paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto iii), e lettera b); g) le varietà di uve da vino interessate dall'applicazione dell'articolo 81 e dell'articolo 120, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013. 2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche del nome e dell'indirizzo delle autorità competenti e degli organismi di contatto notificati alla Commissione in conformità del paragrafo 1. 3.   La notifica di cui al paragrafo 1 è effettuata in conformità all' del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274.
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