Art. 50
Natura e tipo di informazioni da notificare
In vigore dal 11 dic 2017
Natura e tipo di informazioni da notificare
1. Gli Stati membri notificano alla Commissione:
a)
le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative da essi adottate a norma dell'articolo 120, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013, del presente regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274;
b)
il nome e l'indirizzo delle autorità competenti responsabili dell'espletamento delle attività ufficiali di analisi, della procedura di certificazione amministrativa e dei controlli relativi ai registri e ai documenti di accompagnamento;
c)
il nome e l'indirizzo delle autorità competenti responsabili del rilascio delle autorizzazioni per gli impianti viticoli e di quelle responsabili del mantenimento e dell'aggiornamento di uno schedario viticolo e della presentazione di un inventario aggiornato del potenziale produttivo;
d)
le soglie di cui all'allegato II, sezione H, primo comma, punti 1 e 2;
e)
le misure che hanno adottato per attuare il capo VII, se la comunicazione di tali misure è importante ai fini della cooperazione tra gli Stati membri, nonché il nome e l'indirizzo dell'organismo di contatto designato da ciascuno Stato membro;
f)
le condizioni che essi applicano per la redazione dei documenti di accompagnamento di cui all', paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto iii), e lettera b);
g)
le varietà di uve da vino interessate dall'applicazione dell'articolo 81 e dell'articolo 120, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche del nome e dell'indirizzo delle autorità competenti e degli organismi di contatto notificati alla Commissione in conformità del paragrafo 1.
3. La notifica di cui al paragrafo 1 è effettuata in conformità all' del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274.
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