Art. 43 · Assistenza reciproca

Art. 43

Assistenza reciproca

In vigore dal 11 dic 2017
Assistenza reciproca 1.   L'autorità competente di uno Stato membro che avvia nel suo territorio azioni di controllo può chiedere informazioni all'autorità competente di un altro Stato membro che potrebbe essere direttamente o indirettamente interessato. La richiesta è trasmessa mediante gli organismi di contatto di cui al terzo comma dell' e l'assistenza è fornita in modo tempestivo. La Commissione è informata di tutti i casi in cui il prodotto oggetto delle azioni di controllo di cui al primo comma è originario di un paese terzo e in cui la commercializzazione del prodotto può presentare un interesse specifico per altri Stati membri. L'autorità interpellata comunica ogni informazione che possa contribuire al buon esito della missione dell'autorità richiedente. 2.   Su domanda motivata dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata procede a controlli al fine di raggiungere gli obiettivi perseguiti come descritto nella domanda o adotta le misure necessarie per assicurare che tali controlli siano effettuati. L'autorità interpellata procede come se agisse per conto proprio. 3.   D'intesa con l'autorità interpellata, l'autorità richiedente può designare agenti incaricati: a) di ottenere, presso i locali delle autorità competenti dello Stato membro in cui ha sede l'autorità interpellata, informazioni relative all'applicazione delle disposizioni pertinenti in materia di prodotti vitivinicoli del regolamento (UE) n. 1308/2013, del presente regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 o ai relativi controlli, compresa la realizzazione di copie dei documenti di trasporto e di altri documenti o estratti di registri; b) di assistere ai controlli richiesti a norma del paragrafo 2, dopo averne informato l'autorità interpellata in tempo utile prima dell'inizio di tali controlli. Le copie di cui al primo comma, lettera a), possono essere effettuate solo d'intesa con l'autorità interpellata. 4.   Gli agenti dell'autorità interpellata sono responsabili in qualsiasi momento dei controlli effettuati sul territorio dello Stato membro. 5.   Gli agenti dell'autorità richiedente: a) esibiscono un mandato scritto che indica la loro identità e la loro qualifica; b) hanno, fatte salve le limitazioni che lo Stato membro da cui dipende l'autorità interpellata impone ai propri agenti nell'esercizio dei controlli in questione; i) i diritti di accesso previsti all', lettere a) e b); ii) il diritto di informazione sui risultati dei controlli effettuati dagli agenti dell'autorità interpellata ai sensi dell', lettere c) ed e). 6.   Le spese occasionate dal prelievo, dal trattamento e dalla spedizione del campione, nonché dagli esami analitici e organolettici a fini di controllo sono a carico dell'autorità competente dello Stato membro che ha ordinato il prelievo del campione. Tali spese sono calcolate secondo le tariffe applicabili nello Stato membro sul cui territorio sono state effettuate le suddette operazioni.
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