Art. 42 · Coordinamento dei controlli e accesso alle informazioni

Art. 42

Coordinamento dei controlli e accesso alle informazioni

In vigore dal 11 dic 2017
Coordinamento dei controlli e accesso alle informazioni Per quanto riguarda i controlli relativi alle spedizioni effettuate con i documenti di accompagnamento di cui all', le autorità competenti designate a norma dell' hanno accesso alle informazioni contenute nel sistema informatizzato di cui all' della direttiva 2008/118/CE e alle informazioni sui movimenti dei prodotti vitivinicoli che circolano nell'ambito del regime previsto dal capo IV della medesima direttiva. Tali autorità competenti devono altresì avere accesso alle informazioni contenute nei sistemi d'informazione istituiti per il controllo dei movimenti dei prodotti vitivinicoli diversi da quelli di cui al primo comma. Le informazioni ottenute in conformità al primo e al secondo comma possono essere utilizzate unicamente per gli scopi del presente regolamento.
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