Art. 34 · Dichiarazione di trattamento o di commercializzazione

Art. 34

Dichiarazione di trattamento o di commercializzazione

In vigore dal 11 dic 2017
Dichiarazione di trattamento o di commercializzazione 1.   Gli Stati membri possono disporre che i produttori e i commercianti di uva, di succhi d'uve e di mosti, che, prima delle date di presentazione delle dichiarazioni di produzione e di vendemmia di cui agli del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274, abbiano trattato o commercializzato prodotti vitivinicoli destinati alla produzione di vino siano tenuti a presentare alle autorità competenti una dichiarazione di trattamento o di commercializzazione relativa alla campagna viticola in cui ha avuto luogo o il trattamento o la commercializzazione. 2.   Se gli Stati membri richiedono ai produttori di uva di presentare la dichiarazione di trattamento o di commercializzazione di cui al paragrafo 1, i produttori di uva aderenti o associati a una o più cantine cooperative o associazioni di produttori e che hanno conferito la loro intera produzione di uve o di mosto a dette cantine o associazioni di produttori, pur riservandosi il diritto di ottenere dalla vinificazione un quantitativo inferiore a 10 ettolitri per il consumo familiare, sono esonerati dall'obbligo di presentare tale dichiarazione, purché tali cantine cooperative o associazioni siano tenute a presentare una dichiarazione di trattamento o di commercializzazione a norma del paragrafo 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2018:273:oj#art-34