Art. 31 · Dichiarazione di produzione

Art. 31

Dichiarazione di produzione

In vigore dal 11 dic 2017
Dichiarazione di produzione 1.   I produttori stabiliti in uno Stato membro che abbia l'obbligo di tenere uno schedario viticolo aggiornato conformemente all'articolo 145, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 presentano ogni anno una dichiarazione di produzione alle autorità competenti di tale Stato membro per quanto riguarda la loro produzione nella campagna viticola di riferimento in tale Stato membro. Gli Stati membri che hanno istituito uno schedario viticolo aggiornato annualmente, in base al quale sia possibile correlare i dichiaranti, la produzione dichiarata e le particelle viticole corrispondenti, possono esentare i produttori dall'obbligo di dichiarare le informazioni di cui all', paragrafo 2, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274. In tal caso le autorità competenti degli Stati membri completano esse stesse le dichiarazioni con l'indicazione della superficie quale risulta dai dati dello schedario. 2.   I produttori di uva aderenti o associati a una o più cantine cooperative o associazioni di produttori e che hanno conferito la propria intera produzione di uve o di mosto a dette cantine cooperative o associazioni, pur riservandosi il diritto di ottenere dalla vinificazione un quantitativo inferiore a 10 ettolitri per il consumo familiare, sono esonerati dall'obbligo di presentare una dichiarazione di produzione, purché tali cantine cooperative o associazioni siano tenute a presentare una dichiarazione di produzione. 3.   Gli Stati membri che non hanno l'obbligo di tenere uno schedario viticolo aggiornato conformemente all'articolo 145, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 possono richiedere ai produttori stabiliti nel proprio territorio di presentare la dichiarazione di produzione di cui al paragrafo 1. In tal caso il paragrafo 2 si applica mutatis mutandis.
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