Art. 30 · Norme nazionali

Art. 30

Norme nazionali

In vigore dal 11 dic 2017
Norme nazionali 1.   Gli Stati membri possono adottare disposizioni complementari sulle informazioni dei registri per quanto riguarda: a) i prodotti in recipienti di volume non superiore a 10 litri, muniti di un dispositivo di chiusura a perdere ed etichettati, di cui all', paragrafo 1, lettera a), che devono essere immessi al consumo sul loro territorio; b) alcune categorie di prodotti di cui all', paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274; c) le operazioni di cui all'. Gli Stati membri possono prevedere l'obbligo di tenere una contabilità separata o di adeguare il registro esistente. 2.   Fatto salvo l'obbligo di registrare i dati relativi a ciascuna operazione di correzione del tenore alcolico, di arricchimento, di acidificazione e di disacidificazione di cui all', paragrafo 2, lettere a), b) e c), gli Stati membri possono imporre agli operatori che effettuano le operazioni in questione sul loro territorio l'obbligo di notificare, entro un determinato termine, alle loro autorità competenti o ai loro organismi tali operazioni dopo o, nel caso di operazioni di arricchimento, prima che vengano effettuate. La notifica di cui al primo comma non è richiesta per i prodotti vitivinicoli per i quali tutte le partite sono soggette a controlli analitici sistematici da parte delle competenti autorità di ispezione degli Stati membri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2018:273:oj#art-30