Art. 28
Tenuta del registro delle entrate e delle uscite
In vigore dal 11 dic 2017
Tenuta del registro delle entrate e delle uscite
1. In deroga all'articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e a condizione che le entrate, le uscite e le giacenze possano essere verificate in qualsiasi momento sulla base dei documenti commerciali utilizzati per la contabilità finanziaria, sono esentate dalla tenuta del registro delle entrate e delle uscite (di seguito nel presente capo denominato «il registro») le seguenti categorie:
a)
gli operatori che detengono unicamente giacenze di prodotti vitivinicoli in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 10 litri, muniti di un dispositivo di chiusura a perdere ed etichettati, o mettono in vendita esclusivamente tali prodotti, se il quantitativo totale non supera 5 litri o 5 chilogrammi nel caso di mosto di uve concentrato, rettificato o non rettificato, e 100 litri per tutti gli altri prodotti;
b)
gli operatori che vendono bevande da consumare esclusivamente sul posto.
2. Gli Stati membri possono imporre ai commercianti che non hanno giacenze di tenere un registro e, in tal caso, possono stabilirne le norme e le procedure.
3. Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato un elenco degli operatori che hanno l'obbligo di tenere il registro. Se tale elenco o registro esiste già per altri fini, può essere anche usato ai fini del presente regolamento.
4. Il registro è tenuto separatamente per ciascuna impresa.
Se un'impresa possiede punti di vendita al minuto adibiti alla vendita diretta al consumatore finale e riforniti da uno o più depositi centrali ad essa appartenenti, l'obbligo di tenere i registri dei prodotti forniti incombe ai depositi centrali, fatto salvo il disposto del paragrafo 1, punto a). Le consegne destinate ai punti di vendita al minuto sono registrate come uscite.
5. Il registro è tenuto nei luoghi stessi in cui i prodotti sono detenuti.
Tuttavia, e a condizione che un controllo delle entrate, delle uscite e delle giacenze nei luoghi stessi in cui i prodotti sono detenuti sia possibile in qualsiasi momento sulla base di altri documenti giustificativi, gli organismi competenti possono permettere:
a)
che il registro sia tenuto nella sede dell'impresa nel caso in cui i prodotti siano depositati in magazzini diversi di una stessa impresa e situati nella stessa unità amministrativa locale o in unità amministrative locali molto vicine tra loro;
b)
che la tenuta del registro sia affidata a un'impresa specializzata in materia.
Storico versioni
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