Art. 27
Documento elettronico
In vigore dal 11 dic 2017
Documento elettronico
1. I documenti VI-1 possono essere sostituiti da un documento elettronico per l'importazione nell'Unione europea di prodotti vitivinicoli provenienti da paesi terzi che dispongono di un sistema di controlli riconosciuto dall'Unione, in conformità al secondo comma, equivalente a quello istituito per gli stessi prodotti dalla normativa unionale.
Un sistema di controlli in un paese terzo può essere riconosciuto equivalente a quello istituito per gli stessi prodotti dall'Unione se soddisfa almeno le seguenti condizioni:
a)
offre garanzie sufficienti circa la natura, l'origine e la tracciabilità dei prodotti vitivinicoli ottenuti o commercializzati sul territorio del paese terzo in questione;
b)
garantisce accesso ai dati contenuti nel sistema elettronico utilizzato per quanto riguarda la registrazione e l'identificazione degli operatori, degli organismi competenti e degli organismi e dei dipartimenti designati;
c)
garantisce la possibilità di controllare i dati di cui alla lettera b) nell'ambito di una collaborazione amministrativa reciproca.
I paesi terzi che dispongono di un sistema di controlli riconosciuto dall'Unione come equivalente a norma del secondo comma figurano nell'elenco di cui all'allegato VII, parte IV, sezione C.
2. Il documento elettronico di cui al paragrafo 1 contiene almeno le informazioni necessarie alla redazione del documento VI-1 e il codice unico di riferimento amministrativo attribuito dagli organismi competenti del paese terzo di esportazione o sotto il loro controllo. Questo codice è indicato nella documentazione commerciale necessaria all'importazione nel territorio doganale dell'Unione.
3. Su richiesta delle autorità competenti dello Stato membro in cui le merci devono essere immesse in libera pratica è consentito alle stesse l'accesso al documento elettronico o ai dati necessari per la sua redazione. Nel caso in cui l'accesso ai pertinenti sistemi elettronici non sia disponibile, tali dati possono essere richiesti sotto forma di documento cartaceo.
4. Gli estratti VI-2 di cui all', paragrafo 1, possono essere rilasciati e utilizzati per mezzo di sistemi informatizzati in conformità alle norme dettagliate stabilite dalle autorità competenti degli Stati membri. Il contenuto dell'estratto VI-2 in forma elettronica è identico a quello del documento cartaceo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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